(con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, art.53)
Attenzione all’esito delle IMPUGNAZIONI (novità 2013!): Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell’art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.) |
|||
Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 (salvo esenzioni), ora € 27 come aumentato dala Legge di Stabilità 2014 | |||
Processo civile ordinario | |||
---|---|---|---|
Valore | 1° grado | Impugnazione | Cassazione |
Per i processi di valore fino a € 1.100,00 | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 |
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 196,00 |
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 |
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 |
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. | |||
Attenzione: Nell’atto introduttivo del giudizio: – Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 – ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale |
Il C.U. è aumentato della metà | ||
Giudice di Pace | |
---|---|
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie | C.U. Ordinario |
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie fino ad € 1.033,00) | |
Materia di Impresa | ||
---|---|---|
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa | Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27) |
|