contributo unificato

CONTRIBUTO UNIFICATO 
NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Nuovi importi entrati in vigore il 25 giugno 2014

(con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, art.53)


Attenzione all’esito delle IMPUGNAZIONI (novità 2013!):

Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell’art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 – trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)
Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 (salvo esenzioni), ora € 27 come aumentato dala Legge di Stabilità 2014
Processo civile ordinario
Valore 1° grado Impugnazione Cassazione
Per i processi di valore fino a € 1.100,00 43,00 64,50 86,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 98,00 147,00 196,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 237,00 355,50 474,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 518,00 777,00 1.036,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 759,00 1.138,50 1.518,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 1.214,00 1.821,00 2.428,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 1.686,00 2.529,00 3.372,00
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Attenzione: 
Nell’atto introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
Il C.U. è aumentato della metà

Valore Indeterminabile
Valore 1° grado Impugnazione Cassazione
Per i processi civili di valore indeterminabile
(si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)
518,00 777,00 1.036,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace 237,00 355,50 474,00
Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
(si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00)
€ 120,00

Valore non dichiarato
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
1.686,00
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 6.000,00
Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 1.500,00

Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie C.U. Ordinario
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie fino ad € 1.033,00)

Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:

  • accertamento tecnico preventivo;
  • procedimento per ingiunzione;
  • procedimento per convalida di sfratto;
  • procedimenti cautelari;
  • procedimenti possessori.
al 50%
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. v. anche Nota del 14.7.05 in Argomenti Correlati.
al 50%
Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) al 50%
Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) al 50%
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento al 50%
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.)
vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlati
al 50%
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 al 50%

Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc.
Per i processi in materia di locazione C.U. ordinario
Per i processi in materia di comodato C.U. ordinario
Per i processi in materia di occupazione senza titolo C.U. ordinario
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali C.U. ordinario

Procedimenti di Separazione e di Divorzio
Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
43,00
Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
43,00
Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.
-separazione personale dei coniugi
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
98,00

Altri Procedimenti
Per i processi di volontaria giurisdizione 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.
(procedimenti in Camera di Consiglio)
98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)
147,00
Regolamento di competenza C.U. ordinario
Regolamento di giurisdizione C.U. ordinario
Processi innanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari

Procedimenti di Esecuzione
Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio 139,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 43,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00 139,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare 139,00
Per i processi di esecuzione immobiliare 278,00
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi 168,00

Procedure di Diritto Fallimentare
Insinuazione tempestiva al passivo NON SI ISCRIVE A RUOLO
ESENTE
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura 851,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento Il contributo è ridotto della metà
Istanza di fallimento 98,00

Riepilogo Procedimenti esenti
Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ESENTE
Per i processi di rettificazione di stato civile ESENTE
Per i processi in materia tavolare ESENTE
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.

  • dell’interdizione e dell’inabilitazione;
  • disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
  • disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati;
  • dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
ESENTE
Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. ESENTE
Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) ESENTE
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.
ESENTE

Opposizione a Ordinanza-ingiunzione – Art 23 L. 689/81
Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzione C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002

Per i Giudizi di Diritto del Lavoro
e di Previdenza e Assistenza obbligatoria
Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
Per i decreti ingiuntivi l’importo sarà ridotto della metà
€ 37,00[43,00]
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione
(v. Circolare 11 maggio 2012)
C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario
Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. ESENTE
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l’ammissione al Gratuito Patrocinio) ESENTE
Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria. TABELLA ORDINARIA
In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie

Ricorsi davanti ai
Tribunali Amministrativo Regionali e al
Consiglio di Stato
Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00
Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010) € 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza € 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato € 300,00
Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato € 300,00
Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato € 1.800,00

Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010
quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000 € 2.000,00
quando il valore della controversia e’ compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 € 4.000,00
quando il valore della controversia supera euro 1.000.000 € 6.000,00
Nel processo amministrativo per valore della lite:
– nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
– Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica € 650,00
Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) € 650,00
Attenzione! (Novità 2013)
Il contributo e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione.
Attenzione: 
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10
Il C.U. è aumentato della metà

Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta C.U. Ordinario
Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabile ESENTE

Ricorsi principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Controversie di valore fino a euro 2.583,28 € 30,00
Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 € 60,00
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile € 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 € 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000 € 500,00
Controversie di valore superiore a euro 200.000 € 1.500,00
Attenzione: 
Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 – v. At 14 co. 3-bis TU Spese Giustizia
Attenzione: 
Nel ricorso introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
Il C.U. è aumentato della metà

Materia di Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario
(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27)