Come più volte precisato dalla Cassazione (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1), la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti.
Quando i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge, dunque, non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge.
Va, dunque, negata la natura di negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni alla deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali. Difatti, caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l’atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, priva di connotazioni negoziali.
Le tabelle servono ai fini della ripartizione delle spese e del computo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea, per cui deve escludersi che una determinazione ad opera dell’assemblea possa incidere sul diritto di proprietà del singolo condomino. Una determinazione che non rispecchiasse il valore effettivo di un piano o di una porzione di piano rispetto all’intero edificio potrebbe risultare pregiudizievole per il condomino, nel senso che potrebbe costringerlo a pagare spese condominiali in misura non proporzionata al valore della parte di immobile di proprietà esclusiva, ma non inciderebbe sul diritto di proprietà come tale. All’“inconveniente” generato dall’errore di calcolo si può porre rimedio, senza limiti di tempo, mediante la revisione della tabella ex art. 69 disp. att. c.c..
Contro la validità della tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali pesano almeno altre due argomenti.
Si consideri, in primis, che un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni richiederebbe la forma scritta, cosa che non è possibile sostenere in relazione alla posizione dei condomini che non hanno partecipato alla delibera di approvazione delle tabelle millesimali, né il loro consenso potrebbe ritenersi manifestato per facta concludentia in base al comportamento dagli stessi tenuto successivamente alla delibera stessa.
Inoltre, non va dimenticato che i contratti vincolano solo le parti ed i loro successori a titolo universale. Il considerare una tabella millesimale vincolante per i condomini solo in virtù del consenso dagli stessi, espressamente o tacitamente manifestato, comporterebbe la inefficacia della tabella stessa nei confronti di eventuali aventi causa a titolo particolare dai condomini, con la conseguenza che ad ogni alienazione di una unità immobiliare dovrebbe far seguito un nuovo atto di approvazione o un nuovo giudizio avente ad oggetto la formazione della tabella.
Una volta negata validità alla tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali, se si tiene presente che tali tabelle, in base all’art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’art. 1138 c.c., viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, è logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio.
Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1139 c.c., comma 2.
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.08.2010 n° 18477