La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art.1284 del codice civile e’ fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
L’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Con proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, la misura del tasso di interesse legale era stata fissata all’1,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Ora, per effetto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, il saggio di interesse legale è stato elevato al 2,5 per cento.