Salve. Ieri mi è stata applicata la sospensione della patente per un’infrazione al codice della strada. La Polizia mi ha ritirato la patente dicendomi che mi arriverà la comunicazione della prefettura. Volevo sapere che tempi ci sono e se posso oppormi in qualche modo, considerando anche che l’auto è l’unico mezzo che mi consente di andare al lavoro (abito in una zona molto isolata). Grazie (Davide, email)
Gentile sig. Davide, il codice della strada prevede per alcuni tipi di violazioni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Per rispondere alle sue domande, posso dire che, a parte una contestazione di merito della violazione (lei non ritiene di aver commesso l’infrazione o ha delle scusanti) che va presentata con ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, ma i cui tempi sono sempre piuttosto lunghi e quindi non le eviterebbero gli effetti della sospensione, a meno di non chiedere, in via d’urgenza, che il Giudice disponga la provvisoria sospensione della sospensione (mi scusi l’inevitabile gioco di parole), il Prefetto ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione, con l’indicazione della durata della stessa.
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (art.218, comma 2, codice della strada).
Pertanto, questo è il primo controllo da effettuare, perchè in mancanza dell’ordinanza del prefetto, può fare istanza alla prefettura per riavere subito la patente.
Venendo al secondo quesito, il legislatore ha tenuto in conto le particolari necessità di chi utilizzi l’auto per recarsi al lavoro ovvero per i lavoratori (madre o, in alternativa, padre) per l’assistenza ai minori con handicap, lo stesso art.218 c.d.s. consente a chi ha subito la sospensione della patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.
Questo speciale permesso di guida non può essere concesso nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente e per non più di una sola volta in costanza della sospensione.
Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
Per chi abusi di questo speciale permesso di guida, utilizzandolo fuori dai limiti previsti dall’ordinanza del prefetto, la legge è molto severa, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano, inoltre, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.