Archivio dei tag sanzione amministrativa

DiRaffaele Boccia

Multa oltre i 200 euro? Rateazione fin da subito

Non è necessario attendere il decreto interministeriale cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art.202-bis del codice della strada per ottenere la rateazione di sanzioni pecuniarie superiori ai 200 euro.

E’ quanto ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011, ritenendo applicabile anche alle sanzioni derivanti da infrazioni a norme del Codice della Strada la medesima facilitazione prevista dall’art.26 L689/81 per le somme dovute in seguito ad ordinanza ingiunzione.

Val la pena ricordare, a tal proposito, che  l’art.202-bis del codice della strada riconosce tale facoltà a chi è  titolare di un reddito imponibile ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Se  l’interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito è costituito Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Sanzioni amministrative: notifiche via fax o email a chi ricorre al Giudice lontano dal suo domicilio

Di rilevante portata pratica è la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 22.12.2010 n° 365) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

In caso di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. ordinanza-ingiunzione prefettizia), il citato art.22 onerava l’opponente ad indicare in ricorso, nel caso in cui non fosse munito di procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

In mancanza di questa, le comunicazioni e gli avvisi, ad esempio riguardanti la fissazione della prima udienza di comparizione, ovvero eventuali rinvii d’ufficio, andavano notificati in cancelleria.

Questa disciplina provocava non poche difficoltà per il ricorrente, soprattutto, come spesso accade, in caso di impugnazioni proposte innanzi ad uffici giudiziari molto lontani dal proprio luogo di residenza, con evidente limitazione del diritto di difesa e di grossi disagi nel reperire notizie in merito al procedimento di opposizione. In sostanza, quasi obbligava il ricorrente a munirsi di una difesa tecnica onde assicurarsi la puntuale conoscenza delle fasi del giudizio (con evidente aggravio di spese).

La Corte Costituzionale è stata investita della questione dal Giudice di pace di Milano che ha ravvisato l’illegittimità costituzionale del quarto e del quinto comma dell’art. 22 della Legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost..

In particolare, veniva evidenziato che l’ordinamento giuridico prevede ormai forme di notificazione più comode e consone al mutato livello tecnologico.

Il richiamo è, in particolare, all’art.149 bis c.p.c., che prevede che, nel caso in cui non sia vietato dalla legge, “la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo” (primo comma), e all’art. 204-bis del Nuovo codice della strada, relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada, il cui nuovo comma 3 così dispone: “il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico…“.

A detta della Consulta, il recente sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, insieme all’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore.

Pertanto, in seguito alla citata pronuncia, anche nei procedimenti disciplinati dalla Legge 689/81 il ricorrente può chiedere di ricevere le comunicazioni nella forma indicata in ricorso (fax o e-mail).

A tal proposito, si segnala l’utilissimo servizio messo a disposizione dal Ministero della Giustizia relativamente alle procedure innanzi agli Uffici del Giudice di Pace (che trovi qui – non tutti gli Uffici sono ancora informatizzati), attraverso il quale può procedersi alla registrazione della propria opposizione (da inviare comunque entro i termini di legge) e, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica, essere informati di tutti gli eventi riguardanti il procedimento (designazione del giudice, fissazione di udienza, emissione sentenza, ecc.).

DiVincenzo Ambrosio

Multe: quanto tempo ha il Prefetto per emettere l’ordinanza ingiunzione?

Gentile Avvocato, il 7/12/09 ho presentato ricorso al prefetto per una multa, inviando una raccomandata alla polizia municipale. Il 30/04 ricevo una lettera di convocazione per essere ascoltato il 9/06 in prefettura. Mi presentavo regolarmente e solo il giorno 18/10 mi viene notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della multa datata 10/06. Qualcuno mi dice che dieci mesi sono troppi per rispondere e che l’ordinanza del prefetto sarebbe invalida. Può aiutarmi? Allego i documenti. Grazie. (Giuseppe C., email)

Gentile sig. Giuseppe, il Codice delle Strada stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria entro il termine perentorio di 120 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore (nel caso in esame la polizia municipale), che ha 60 gg. di tempo per trasmettere detta documentazione.

Dunque, in sostanza, l’ordinanza, nel suo caso, andava assunta entro 180 giorni dal 07/12/2009, cosa che sembra essere avvenuta. Infatti, nel computo di tale termine bisogna detrarre il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione di convocazione da lei ricevuta in data 30/04/2010 e la data di audizione (09/06/2010). Lo prevede l’art.204, co.1-ter Codice della Strada.

Ugualmente appare regolare la notificazione dell’ordinanza avvenuta in data 18/10, in quanto, ai sensi dell’art. 204 co.2 Codice della Strada, il Prefetto deve notificare l’ordinanza di ingiunzione entro 150 gg. dalla data di adozione della stessa (10/06/2010).

Piuttosto, ravviso nell’ordinanza che mi ha inviato per email un altro vizio, che potrà far valere con ricorso da depositare innanzi al Giudice di pace del luogo della commessa infrazione entro 60 giorni: il provvedimento, infatti, non indica la data in cui la Prefettura riceveva la documentazione dalla Polizia Municipale, in tal modo non consentendo né la verifica del rispetto del termine di 60 gg. (che è perentorio) entro cui la P.M. doveva trasmettere i documenti, né, conseguentemente, il rispetto del termine di 120 gg. entro il quale il Prefetto doveva emettere l’ordinanza.

DiRaffaele Boccia

Opposizione a sanzione amministrativa: la marca di 8,00 euro non è dovuta

Con nota nr.4275 del 28.09.2010, il Ministero di Giustizia precisa che resta in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace (risalente al 1991), per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.

Di conseguenza per le sanzioni entro 1.033 euro si pagano 33 euro; per quelle tra 1.033 e 1.100 euro si pagano 41 euro; per quelle oltre 1.100 si versano 85 euro e così via secondo le classi di scaglione.

Domanda: Che ne sarà di quegli otto euro che dal 1 gennaio 2010 sono stati indebitamente incassati dallo Stato?