Come è noto, l’art.126 bis del codice della strada prevede che, in caso di violazione che comporti anche la sottrazione di punti dalla patente, ove la contestazione non sia stata immediata, quindi con identificazione del conducente contestuale alla stessa, è fatto obbligo al proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
In mancanza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075, che va ad aggiungersi a quella per l’infrazione originaria.
Ora la Cassazione, con ordinanza del 20 maggio 2011 n. 11185, ha sancito un importante principio di diritto, escludendo l’obbligo per il proprietario del veicolo Leggi tutto