Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e sia a titolo oneroso, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 05/07/2013, Rv. 627046; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014, Rv. 633812).
La prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, Leggi tutto