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DiRaffaele Boccia

Niente straordinario ai Vigili Urbani senza l’autorizzazione del dirigente

Si segnala l’orientamento consolidato del Tribunale di Nola – sezione Lavoro e Previdenza, in merito alla domanda di pagamento dello straordinario svolto dal Vigile Urbano ex art.38 CCNL Regioni ed autonomie locali.

I dipendenti municipali, attraverso l’esibizione dei cartellini marcatempo, dimostravano (e la circostanza era pacificamente ammessa dal Comune resistente) di aver svolto un’ora di straordinario alla settimana, e precisamente 36 ore a fronte delle 35 previste dall’art.22 del CCNL Regioni autonomie locali 01/04/1999, che ha disciplinato la riduzione dell’orario, e dall’art.13 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 13/12/2000 per il corpo di Polizia Municipale.

Il Tribunale campano ritiene (sentenze nn.79, 1065, 1255, 1256, 2370, tutte del 2010) che, ai sensi dell’art.38, II comma, CCNL del 14/09/2000, la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La retribuibilità del lavoro straordinario è, quindi, condizionata dall’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni (tutte rferibili alla concreta attuazione dei principidi legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art.97 Cost., deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione), comportando innanzitutto la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (ex pluribus, TAR Sardegna, sentenza 30 gennaio 2009 n.102; Consiglio di Stato, sentenza 24 maggio 2007 n.2648; Consiglio di Stato, sentenza 10 febbraio 2004 n.472; C.d.S., sentenza 24 dicembre 2003 n.8522; sent.14 marzo 2002, n.1531; sent.27 giugno 2001, n.3503; sent. 8 marzo 2001, n.1352).

Inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, possano creare al dipendente nocumento alla salute ed alla sua dignità di persona.

D’altronde, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Dario Areniello

DiVincenzo Ambrosio

Multe: quanto tempo ha il Prefetto per emettere l’ordinanza ingiunzione?

Gentile Avvocato, il 7/12/09 ho presentato ricorso al prefetto per una multa, inviando una raccomandata alla polizia municipale. Il 30/04 ricevo una lettera di convocazione per essere ascoltato il 9/06 in prefettura. Mi presentavo regolarmente e solo il giorno 18/10 mi viene notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della multa datata 10/06. Qualcuno mi dice che dieci mesi sono troppi per rispondere e che l’ordinanza del prefetto sarebbe invalida. Può aiutarmi? Allego i documenti. Grazie. (Giuseppe C., email)

Gentile sig. Giuseppe, il Codice delle Strada stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria entro il termine perentorio di 120 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore (nel caso in esame la polizia municipale), che ha 60 gg. di tempo per trasmettere detta documentazione.

Dunque, in sostanza, l’ordinanza, nel suo caso, andava assunta entro 180 giorni dal 07/12/2009, cosa che sembra essere avvenuta. Infatti, nel computo di tale termine bisogna detrarre il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione di convocazione da lei ricevuta in data 30/04/2010 e la data di audizione (09/06/2010). Lo prevede l’art.204, co.1-ter Codice della Strada.

Ugualmente appare regolare la notificazione dell’ordinanza avvenuta in data 18/10, in quanto, ai sensi dell’art. 204 co.2 Codice della Strada, il Prefetto deve notificare l’ordinanza di ingiunzione entro 150 gg. dalla data di adozione della stessa (10/06/2010).

Piuttosto, ravviso nell’ordinanza che mi ha inviato per email un altro vizio, che potrà far valere con ricorso da depositare innanzi al Giudice di pace del luogo della commessa infrazione entro 60 giorni: il provvedimento, infatti, non indica la data in cui la Prefettura riceveva la documentazione dalla Polizia Municipale, in tal modo non consentendo né la verifica del rispetto del termine di 60 gg. (che è perentorio) entro cui la P.M. doveva trasmettere i documenti, né, conseguentemente, il rispetto del termine di 120 gg. entro il quale il Prefetto doveva emettere l’ordinanza.