Con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011 il Ministero dell’Interno (dipartimento per gli affari interni e territoriali) ha chiarito entro quali limiti può essere concesso lo speciale permesso di guida di tre ore per motivi di lavoro previsto per chi è stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente.
Oltre che alle condizioni espressamente previste dalla norma (art.218 codice della strada), e cioè l’assenza di incidente in relazione all’infrazione che ha determinato il provvedimento di sospensione della patente e la possibilità di concessione per una sola volta, il permesso in esame verrà legittimamente negato in caso di condotte aventi rilevanza penale.
Più precisamente, il riferimento è al caso di sospensione della patente conseguente a guida sotto l’influenza dell’alcool (art.186 c.d.s.) qualora sia stato accertato Leggi tutto