Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento che sveltisce le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati nel campo civile e commerciale.
Il regolamento, in vigore dal 2008, garantisce la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee all’interno di tutti gli Stati membri definendo norme minime la cui osservanza rende inutile qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al riconoscimento e all’esecuzione stessa.
Campo di applicazione
La procedura europea di ingiunzione di pagamento si applica in materia civile e commerciale nelle controversie transfrontaliere, a prescindere dalla natura della giurisdizione.
Per “controversia transfrontaliera” si intende una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca.
L’applicazione della presente procedura non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta jure imperii“).
Sono esclusi altresì:
i regimi matrimoniali;
i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
la previdenza sociale;
crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da coproprietà di un bene.
Procedimento
Il regolamento una domanda di ingiunzione di pagamento europea, nella quale devono figurare gli elementi seguenti:
il nome e l’indirizzo delle parti o dei loro rappresentanti;
il nome e l’indirizzo del giudice cui è presentata la domanda;
l’importo del credito (capitale e interessi, penalità contrattuali e altre spese eventuali);
il fondamento dell’azione e una descrizione delle circostanze invocate come base del credito, nonché le prove a sostegno della domanda;
il carattere transfrontaliero della controversia.
La domanda firmata può essere introdotta su supporto cartaceo o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro nel quale l’ingiunzione di pagamento europea è emessa (“Stato membro di origine”) e che il giudice che emette un’ingiunzione di pagamento europea (“giudice di origine”) sia in grado di utilizzare.
I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
La competenza delle giurisdizioni è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal regolamento (CE) n. 44/2001. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato (articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001).
Provvedimento
Il giudice a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea valuta quanto prima se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità (carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale, competenza del giudice adito, ecc.) e se la domanda sembri fondata.
Il giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della domanda se essa soddisfa solo una parte delle condizioni previste.
Entro un dato termine, il ricorrente è invitato ad accettare o a rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento europea relativa a un ammontare fissato dal giudice. Il ricorrente viene reso edotto delle conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo.
Se il ricorrente accoglie la proposta del giudice, questi emette un’ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda che il ricorrente stesso ha accettato. Le conseguenze che ne derivano per la restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Ove il ricorrente non rispetti il termine fissato dal giudice o rifiuti la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Il giudice respinge la domanda qualora
le condizioni richieste non siano riunite;
la domanda non sia fondata;
il ricorrente non completi o rettifichi la domanda nel termine impartito;
il ricorrente non trasmetta la propria risposta nel termine stabilito o rifiuti la proposta del giudice.
Il giudice informa il ricorrente in merito alle ragioni del rigetto tramite il modulo D (allegato IV). Contro il rigetto della domanda non è possibile formare ricorso. Il rigetto non osta tuttavia a che il ricorrente faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall’ordinamento di uno Stato membro.
Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea entro trenta giorni
Ove le condizioni per introdurre una domanda di ingiunzione di pagamento europea siano rispettate, il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea – in linea di massima – entro trenta giorni dall’introduzione della domanda.
Nell’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi. In quest’ultimo caso, deve presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice che l’ha emessa (“giudice di origine”).
L’opposizione va proposta entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.
L’ingiunzione di pagamento europea diverrà esecutiva, tranne ove il convenuto presenti opposizione presso il giudice di origine.
Il regolamento sopprime l’exequatur, ovvero l’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Le procedure di esecuzione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea viene richiesta (“Stato membro di esecuzione”).
Notifica dell’ingiunzione di pagamento europea al convenuto
L’ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto nazionale del paese nel quale la notifica va effettuata. Il regolamento prevede norme minime da rispettare per una serie di notifiche con (articolo 13) o senza (articolo 14) prova di ricevimento da parte del convenuto.
L’opposizione all’ingiunzione di pagamento
La persona cui pervenga un’ingiunzione di pagamento europea può presentare opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento (“giudice di origine”). L’opposizione deve essere rinviata entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica dell’atto.
Nell’opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
Quando il convenuto si oppone all’ingiunzione di pagamento europea, il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell’ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
Allo scadere del termine di trenta giorni per presentare opposizione, il regolamento autorizza il convenuto a chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice che l’ha emessa, qualora
l’ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 14) e la notifica non sia avvenuta a tempo per consentirgli di presentare le proprie difese;
il convenuto si sia trovato nell’impossibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
l’ingiunzione sia stata emessa a torto.
Quando il giudice respinge la richiesta del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso contrario, ove il giudice decida che il riesame è giustificato, l’ingiunzione di pagamento è nulla.
Inoltre, su richiesta del convenuto, l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea è rifiutata dal giudice competente nello Stato membro di esecuzione qualora l’ingiunzione sia incompatibile con una decisione o ingiunzione pronunciata in precedenza in qualsiasi altro Stato membro o in un paese terzo. Tale decisione deve riguardare una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, oltre a essere riconosciuta nello Stato membro di esecuzione.