Da più persone mi giunge la stessa domanda: se al titolare di pensione di reversibilità, che è ancora dipendente pubblico, spetti o meno la tredicesima sulla pensione.
L’INPDAP non la riconosce, richiamandosi all’art. 97 del D.P.R. 1092/73 nel quale si legge che “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l’assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita“.
Su questa norma è intervenuta la Corte costituzionale (con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232), dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.
L’INPDAP fa orecchie da mercante e continua ad applicare questa norma, ritenendola ancora valida fino ad un intervento del legislatore.
Tuttavia, sembra piuttosto consolidato l’orientamento delle Corti dei Conti territoriali che affermano che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, “essendo venuto meno il divieto fissato dal citato art. 97, deve riconoscersi il diritto alla percezione di una doppia tredicesima mensilità durante il periodo di prestazione di opera retribuita“.
Si consiglia, pertanto, di non desistere e di far valere le proprie ragioni con ricorso alla Corte dei Conti.