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DiRaffaele Boccia

Ecco come eseguire una retromarcia

Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell’autovettura che pone in essere una manovra di retromarcia (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un’area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante (ad esempio, mediante l’utilizzo degli specchietti retrovisori), che la medesima manovra non venga a interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione.

Stante l’anormalità del procedere in senso inverso, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato risulta precluso al conducente, egli dovrà avvalersi dell’aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.

Peraltro, ove si riscontri che una tale manovra non sia possibile, questa non deve essere effettuata, ma rimandata ad altro momento.

Laddove resti provato il mancato ossequio del conducente alle predette regole di prudenza, sussiste il diritto di chi risulti danneggiato dalla manovra imprudente al risarcimento del pregiudizio subito.

DiRaffaele Boccia

Il pedone non ha sempre ragione

Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Cassazione civile sez. III  11 Giugno 2010 n. 14064

La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cassazione Civile sez. III  29 settembre 2006 n. 21249

Dunque, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.