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DiRaffaele Boccia

I termini di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo sono sempre ridotti alla metà

Con la sentenza che segue le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano il consolidato orientamento giurisprudenziale che sanciva la riduzione del termini per la costituzione a cinque giorni solo nel caso in cui l’opponente a decreto ingiuntivo avesse assegnato all’opposto un temine a comparire inferiore a quello legale di 90 giorni.

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.

Cassazione, Sezioni unite civili, 9 settembre 2010, n. 19246 (leggi la sentenza per esteso)

Tale pronuncia ovviamente apre dubbi sulla proponibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo pendenti in cui la costituzione dell’opponente non sia avvenuta entro i cinque giorni.

Segnaliamo, peraltro, un’altra recente sentenza (Cassazione n° 15811 del 2 luglio 2010) in tema di rimessione in termini, che potrebbe fungere da rimedio alla questione sulla proponibilità: “Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.”

LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO SULLA RECENTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DELL’8 OTTOBRE 2010 (QUI). trovi anche la sentenza per esteso