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DiRaffaele Boccia

il decreto ingiuntivo

Che cos’è

E’ un provvedimento emesso all’esito di una fase sommaria. Esso ha il vantaggio di poter essere ottenuto in tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli di un giudizio ordinario.

Chi lo può chiedere

Chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può chiedere al giudice competente (Giudice di pace o Tribunale, a seconda che il valore della vertenza sia inferiore o superiore a cinquemila euro) di emettere un’ingiunzione di pagamento o di consegna (il cd. decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore.

Il proprio diritto deve risultare da prova scritta.

Quali prove scritte sono sufficienti all’emissione del decreto ingiuntivo?

Le polizze e promesse unilaterali risultanti da scrittura privata e i telegrammi.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili.

Molti uffici (soprattutto i Giudici di Pace) ritengono sufficienti le sole fatture purchè da esse o dal documento di trasporto emerga l’avvenuta consegna della merce al destinatario-debitore

Sono, altresì, prove scritte gli assegni bancari o circolari, le cambiali, i certificati di liquidazione di borsa o altro atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Il procedimento ed i tempi

Presentata la richiesta al giudice competente, questi emetterà il decreto con cui viene ingiunto al debitore di pagare o consegnare il bene entro quaranta giorni.

Il termine per l’emissione del decreto è di trenta giorni dal deposito, ma i giudici impiegano normalmente di più.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, esso andrà notificato al debitore entro sessanta giorni dalla sua emissione, pena la sua perdita di efficacia.

A questo punto il debitore avrà due possibilità:

1) pagare entro il termine previsto le somme dovute oltre le competenze legali liquidate nel decreto;

2) proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice emittente entro lo stesso termine.

La provvisoria esecuzione

Normalmente, il creditore, pur se munito di decreto ingiuntivo, non potrà ancora aggredire esecutivamente il debitore, dovendo attendere l’inutile decorso dei quaranta giorni.

Se ciò accade senza che l’ingiunto abbia pagato, dovrà richiedere al giudice l’apposizione della formula esecutiva sul decreto non opposto. Solo successivamente, potrà intentare tutte le azioni esecutive possibili (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, pignoramento del quinto dello stipendio) ovvero iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Vi è un caso in cui si potrà agire immediatamente. E’ l’ipotesi del credito fondato su assegni bancari o circolari, le cambiali, i certificati di liquidazione di borsa o altro atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. In tal caso, essendo la prova dell’esistenza del credito particolarmente forte, su richiesta del debitore il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il che significa che, una volta notificato lo stesso insieme al precetto, non si dovranno attendere i famosi quaranta giorni ma, decorsi i dieci giorni indicati nel precetto, si potrà agire esecutivamente per il recupero del credito.

La fase di opposizione

Se il debitore, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto propone opposizione (è necessario munirsi di un legale), si aprirà un normale giudizio volto a verificare la fondatezza del credito.

Spesso le opposizioni vengono proposte dai debitori a soli fini dilatori. Per questo motivo il codice di procedura civile (art.648) prevede che alla prima udienza il giudice, laddove verifichi che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere (o confermare, se il decreto ne è già dotato) la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto. Il che significa che, nonostante il giudizio di opposizione prosegua (con i noti tempi della giustizia), il creditore potrà ugualmente mettere in esecuzione il proprio credito.

La fase di opposizione si concluderà con una sentenza che confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo.

 

DiRaffaele Boccia

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento che sveltisce le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati nel campo civile e commerciale.

Il regolamento, in vigore dal 2008, garantisce la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee all’interno di tutti gli Stati membri definendo norme minime la cui osservanza rende inutile qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al riconoscimento e all’esecuzione stessa.

Campo di applicazione

La procedura europea di ingiunzione di pagamento si applica in materia civile e commerciale nelle controversie transfrontaliere, a prescindere dalla natura della giurisdizione.

Per “controversia transfrontaliera” si intende una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca.

L’applicazione della presente procedura non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta jure imperii“).

Sono esclusi altresì:

i regimi matrimoniali;
i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
la previdenza sociale;
crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da coproprietà di un bene.

Procedimento

Il regolamento una domanda di ingiunzione di pagamento europea, nella quale devono figurare gli elementi seguenti:

il nome e l’indirizzo delle parti o dei loro rappresentanti;
il nome e l’indirizzo del giudice cui è presentata la domanda;
l’importo del credito (capitale e interessi, penalità contrattuali e altre spese eventuali);
il fondamento dell’azione e una descrizione delle circostanze invocate come base del credito, nonché le prove a sostegno della domanda;
il carattere transfrontaliero della controversia.
La domanda firmata può essere introdotta su supporto cartaceo o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro nel quale l’ingiunzione di pagamento europea è emessa (“Stato membro di origine”) e che il giudice che emette un’ingiunzione di pagamento europea (“giudice di origine”) sia in grado di utilizzare.

I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.

La competenza delle giurisdizioni è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal regolamento (CE) n. 44/2001. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato (articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001).

Provvedimento

Il giudice a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea valuta quanto prima se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità (carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale, competenza del giudice adito, ecc.) e se la domanda sembri fondata.

Il giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della domanda se essa soddisfa solo una parte delle condizioni previste.

Entro un dato termine, il ricorrente è invitato ad accettare o a rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento europea relativa a un ammontare fissato dal giudice. Il ricorrente viene reso edotto delle conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo.

Se il ricorrente accoglie la proposta del giudice, questi emette un’ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda che il ricorrente stesso ha accettato. Le conseguenze che ne derivano per la restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Ove il ricorrente non rispetti il termine fissato dal giudice o rifiuti la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Il giudice respinge la domanda qualora

le condizioni richieste non siano riunite;
la domanda non sia fondata;
il ricorrente non completi o rettifichi la domanda nel termine impartito;
il ricorrente non trasmetta la propria risposta nel termine stabilito o rifiuti la proposta del giudice.
Il giudice informa il ricorrente in merito alle ragioni del rigetto tramite il modulo D (allegato IV). Contro il rigetto della domanda non è possibile formare ricorso. Il rigetto non osta tuttavia a che il ricorrente faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall’ordinamento di uno Stato membro.

Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea entro trenta giorni

Ove le condizioni per introdurre una domanda di ingiunzione di pagamento europea siano rispettate, il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea – in linea di massima – entro trenta giorni dall’introduzione della domanda.

Nell’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi. In quest’ultimo caso, deve presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice che l’ha emessa (“giudice di origine”).

L’opposizione va proposta entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

L’ingiunzione di pagamento europea diverrà esecutiva, tranne ove il convenuto presenti opposizione presso il giudice di origine.

Il regolamento sopprime l’exequatur, ovvero l’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Le procedure di esecuzione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea viene richiesta (“Stato membro di esecuzione”).

Notifica dell’ingiunzione di pagamento europea al convenuto

L’ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto nazionale del paese nel quale la notifica va effettuata. Il regolamento prevede norme minime da rispettare per una serie di notifiche con (articolo 13) o senza (articolo 14) prova di ricevimento da parte del convenuto.

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento

La persona cui pervenga un’ingiunzione di pagamento europea può presentare opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento (“giudice di origine”). L’opposizione deve essere rinviata entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica dell’atto.

Nell’opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

Quando il convenuto si oppone all’ingiunzione di pagamento europea, il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell’ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

Allo scadere del termine di trenta giorni per presentare opposizione, il regolamento autorizza il convenuto a chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice che l’ha emessa, qualora

l’ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto (articolo 14) e la notifica non sia avvenuta a tempo per consentirgli di presentare le proprie difese;
il convenuto si sia trovato nell’impossibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
l’ingiunzione sia stata emessa a torto.
Quando il giudice respinge la richiesta del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso contrario, ove il giudice decida che il riesame è giustificato, l’ingiunzione di pagamento è nulla.

Inoltre, su richiesta del convenuto, l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea è rifiutata dal giudice competente nello Stato membro di esecuzione qualora l’ingiunzione sia incompatibile con una decisione o ingiunzione pronunciata in precedenza in qualsiasi altro Stato membro o in un paese terzo. Tale decisione deve riguardare una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, oltre a essere riconosciuta nello Stato membro di esecuzione.

DiRaffaele Boccia

Tribunale di Milano: la sentenza delle Sezioni Unite non ha effetto retroattivo

Il Tribunale di Milano, pur condividendo le conclusioni cui sono giunte le SS.UU. della Cassazione nella famosa sentenza sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, afferma la sussistenza, nel nostro ordinamento, del principio di affidamento sul diritto vivente, in base al quale una nuova interpretazione della norma che capovolga un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale non può pregiudicare la parte che su quel principio aveva fatto affidamento.

Dunque, il Giudice milanese esclude il riferimento all’istituto della rimessione in termini, che porterebbe ad una antieconomica regressione del giudizio alla fase delle costituzioni, salvaguardando la posizione dell’opponente costituitosi secondo i criteri di tempestività vigenti all’epoca dell’atto processuale contestato.

Tribunale di Milano

Sezione VI Civile

Ordinanza 7 ottobre 2010

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11035/2010

Il Giudice dott. LAURA COSENTINI,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2010,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l’ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, “chiede la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione con assegnazione del termine per l’impugnazione”;

Rilevato che nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice opponente (notificato all’opposto l’8.2.10 atto di citazione a comparire all’udienza del 18.5.2010) risulta quindi avere assegnato a parte convenuta termini liberi a comparire ordinari, ossia non minori di 90 giorni, ai sensi dell’art.163 bis c.1 c.p.c., e risulta essersi costituita il 17.2.2010, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ex art.165 c.p.c., ciò in linea con un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale (già recepito da questo tribunale) secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente era da ritenersi conseguente al solo fatto obiettivo della concessione all’opposto di termini di comparizione inferiori a novanta giorni;

Preso atto dell’intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n.19246/10, la quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall’art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per “esigenze di coerenza sistematica… che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta”, richiamando il disposto di cui all’art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà;

Ritenuto di uniformarci a tale innovativa interpretazione della norma processuale, norma di natura speciale che, sul presupposto delle ragioni di pronta trattazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risponde all’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, là dove la riduzione dei termini di costituzione dell’attore opponente bilancia la compressione dei termini a disposizione del convenuto opposto che, anticipandosi la costituzione dell’attore, avrà a disposizione in un tempo più breve i documenti dallo stesso allegati, da inserire nel fascicolo all’atto della costituzione;

Ritenuto tuttavia che nel procedimento in esame possa e debba darsi tutela alle aspettative processuali dell’opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del pregresso orientamento interpretativo giurisprudenziale, e che, alla luce dell’orientamento medio tempore intervenuto, incorrerebbe in una pronuncia d’improcedibilità dell’opposizione ex art.647 c.2 c.p.c. per tardiva costituzione equiparata a mancata costituzione;

Ritenuto che sussista nell’ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte;

Rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass. ord. 2.7.10 n.15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell’affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo;

Ritenuto che tali principi, se nella fattispecie all’attenzione della Corte inducevano a ravvisare nella rimessione in termini …il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile (al fine di consentire alla parte di proporre ricorso per cassazione secondo le regole corrette di individuazione del giudice), nel caso di specie non impongono tale rimedio, ove si rilevi che l’opposizione è stata tempestivamente svolta avanti al giudice competente mediante atto di citazione ritualmente notificato e che, se da un lato l’opponente si è costituito nel termine di 10 giorni anziché 5 dalla notifica all’opposto della citazione (come consentito dall’orientamento giurisprudenziale pregresso ove concessi termini a comparire di fatto non abbreviati), dall’altro ciò non sembra avere leso i diritti di difesa dell’opposto (che peraltro nulla ha contestato), cui la citazione era stata notificata più di 90 giorni prima dell’udienza, e che quindi ha avuto a disposizione ben più di 45 giorni liberi per la sua costituzione in udienza (e ben più di 35 giorni liberi per la sua costituzione tempestiva, prescritta ex art.166 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell’udienza nel caso di abbreviazione di termini);

Ritenuto quindi di non procedere a una rimessione in termini dell’opponente, che peraltro non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione (come intenderebbe l’opponente nell’istanza a verbale), e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

Ritenuto che, alla luce delle suestese considerazioni, non debba quindi essere rinnovata la costituzione dell’opponente, effettuata il 17.2.2010 secondo i criteri di tempestività di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, e in termini non lesivi dei diritti di difesa delle parti e della posizione bilanciata tra le stesse;

Ritenuto che il processo possa pertanto proseguire oltre e che, quanto al merito, la causa sia matura per la decisione;

fissa udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. per la data del 11.1.2011 ore 12,30.

Si comunichi.

Milano, 7 ottobre 2010.

Il Giudice

dott. LAURA COSENTINI

DiRaffaele Boccia

La proposta del CNF sul problema dell’improcedibilità di massa

Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010
Consiglio Nazionale Forense
Presso Ministero della Giustizia
COMUNICATO STAMPA

Opposizione a decreti ingiuntivi: Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa
Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)

Roma 14/10/2010. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per “disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre 2010).
La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.
Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.
La prima, come spiega il Cnf, “ mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l’’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpc”.
La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.
Il documento messo a punto dal Cnf rileva come “la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.
Le conseguenze dell’ applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz’altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale”.
Tuttavia, rileva il Cnf, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino (ndr sentenza 11.10.2010), Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese (ndr sentenza 08.10.2010) ha applicato il principio deltempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.

DiRaffaele Boccia

Dal Tribunale di Varese una prima sentenza “salva-opposizioni”

Cambiare le regole del gioco a partita già iniziata è contrario all’esigenza di certezza del diritto ed all’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni e l’ordinamento civile italiano, rafforzando nel tempo l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, ha inteso perseguire l’obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

E’ quanto in sostanza afferma il Tribunale di Varese (sentenza 8 ottobre 2010 – la leggi qui per esteso) per escludere la retroattività del nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella sentenza si afferma, con ampi richiami al Common Law, che, in caso di cd. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio.

Pertanto viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Leggi anche la successiva sentenza del Tribunale di Torino QUI