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DiRaffaele Boccia

Sanzioni amministrative: notifiche via fax o email a chi ricorre al Giudice lontano dal suo domicilio

Di rilevante portata pratica è la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 22.12.2010 n° 365) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

In caso di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. ordinanza-ingiunzione prefettizia), il citato art.22 onerava l’opponente ad indicare in ricorso, nel caso in cui non fosse munito di procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

In mancanza di questa, le comunicazioni e gli avvisi, ad esempio riguardanti la fissazione della prima udienza di comparizione, ovvero eventuali rinvii d’ufficio, andavano notificati in cancelleria.

Questa disciplina provocava non poche difficoltà per il ricorrente, soprattutto, come spesso accade, in caso di impugnazioni proposte innanzi ad uffici giudiziari molto lontani dal proprio luogo di residenza, con evidente limitazione del diritto di difesa e di grossi disagi nel reperire notizie in merito al procedimento di opposizione. In sostanza, quasi obbligava il ricorrente a munirsi di una difesa tecnica onde assicurarsi la puntuale conoscenza delle fasi del giudizio (con evidente aggravio di spese).

La Corte Costituzionale è stata investita della questione dal Giudice di pace di Milano che ha ravvisato l’illegittimità costituzionale del quarto e del quinto comma dell’art. 22 della Legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost..

In particolare, veniva evidenziato che l’ordinamento giuridico prevede ormai forme di notificazione più comode e consone al mutato livello tecnologico.

Il richiamo è, in particolare, all’art.149 bis c.p.c., che prevede che, nel caso in cui non sia vietato dalla legge, “la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo” (primo comma), e all’art. 204-bis del Nuovo codice della strada, relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada, il cui nuovo comma 3 così dispone: “il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico…“.

A detta della Consulta, il recente sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, insieme all’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore.

Pertanto, in seguito alla citata pronuncia, anche nei procedimenti disciplinati dalla Legge 689/81 il ricorrente può chiedere di ricevere le comunicazioni nella forma indicata in ricorso (fax o e-mail).

A tal proposito, si segnala l’utilissimo servizio messo a disposizione dal Ministero della Giustizia relativamente alle procedure innanzi agli Uffici del Giudice di Pace (che trovi qui – non tutti gli Uffici sono ancora informatizzati), attraverso il quale può procedersi alla registrazione della propria opposizione (da inviare comunque entro i termini di legge) e, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica, essere informati di tutti gli eventi riguardanti il procedimento (designazione del giudice, fissazione di udienza, emissione sentenza, ecc.).