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DiRaffaele Boccia

Responsabilità medica: operazione mal riuscita in clinica privata

buongiorno avvocato, x caso girando su internet ho visitato il suo sito e mi è sembrato subito interessante… volevo proporre un quesito e avere una risposta se possibile… essendomi operato di intervento chirurgico x eliminare un deficit visivo come la miopia… dopo un paio di mesi ho cominciato ad avere problemi x il distacco del vitro ….cosa che è andata peggiorando sempre più.. volevo sapere ho diritto ad un risarcimento essendo stato operato in una struttura privata dal chirurgo? e se si da chi? dal chirurgo o dalla struttura clinica? visto che io ho parlato solo con il chirurgo e con nessuno di questa clinica privata… ringrazio in anticipo x una risposta. arrivederci (P., email)

Gentile signore, in casi del genere, dopo aver visionato la documentazione medica, il consiglio che do è quello di andare a consulto da un medico specialista il quale potrà confermare l’esistenza del nesso causale tra la prestazione medica eseguita ed il danno lamentato, e redigere una relazione da utilizzare come punto di partenza per una causa per risarcimento dei danni.

Nel suo caso, potrebbe essere ravvisata una responsabilità della struttura sanitaria (o del medico) laddove il peggioramento ed il danno da Lei lamentato siano derivati da una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria, cioè siano in qualche modo addebitabili ad una colpa del medico che l’ha operata ovvero ad un non esatto adempimento degli obblighi che ricadono sulla struttura sanitaria.

Difatti, bisogna considerare che, oltre al rapporto (ed al contratto) che sorge tra paziente e medico, si va ad instaurare anche un altro contratto (cd. di spedalità) tra la struttura ospedaliera, sia essa pubblica che privata, ed, appunto, il paziente.

Conseguentemente, può ravvisarsi anche nella condotta della clinica privata l’inadempimento di obbligazioni che le sono proprie nel rapporto anzidetto, a prescindere anche da una imperizia del personale medico nell’esecuzione dell’operazione.

In virtù del contratto, la struttura deve, infatti, fornire al paziente una prestazione assai articolata, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, prestazione definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

La valutazione su chi citare in giudizio, quindi, non può prescindere da una preliminare analisi degli specifici obblighi incombenti su medico e clinica e della loro eventuale violazione.