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DiRaffaele Boccia

Il conduttore deve riconsegnare l’immobile in buono stato locativo

Gentile avvocato, dopo una lunga locazione, il mio inquilino mi ha restituito l’appartamento in condizioni a dir poco fatiscenti (mattonelle divelte, grosse infiltrazioni in più punti, porte scardinate, vecchi mobili accatastati dappertutto ed inutilizzabili), tanto da rendere necessari costosi interventi. Preciso che mai mi ha avvertito delle infiltrazioni, tanto da arrecare danni gravi alle pareti. Io ho protestato, ma lui non intende riconoscermi alcun risarcimento. Mi conviene fargli causa oppure il fatto che l’affitto risalga al 1960 può incidere sul mio diritto al risarcimento? Grazie (Emilia)

Gentile signora, se il conduttore, alla scadenza del contratto, rilascia l’immobile in evidente stato di degrado ed ingombro da suppellettili, lei potrà chiedere non solo il risarcimento del danno subito, ma anche il pagamento del canone di locazione per tutto il periodo necessario ad eseguire i lavori di ripristino.

Il fatto che l’inquilino, nel corso del rapporto, non l’abbia mai avvertita per interventi di manutenzione straordinaria, che la legge pone a carico del proprietario (le infiltrazioni di cui parla, ad esempio), costituisce grave inadempimento, in quanto il conduttore deve mantenere la cosa in buono stato, con la diligenza che può richiedersi al buon padre di famiglia, ed avvertire il proprietario tempestivamente perchè questi proceda agli interventi che gli competono, rispondendo, in mancanza, dei danni arrecati .

Come detto, lei può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all’inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti.

Io le consiglierei di incaricare un tecnico per farsi redigere una piccola relazione sullo stato dell’appartamento, oppure, ancora meglio, ricorrere al tribunale con un accertamento tecnico preventivo. In tal modo, farà constatare da un esperto nominato da un giudice lo stato dei luoghi e valutare poi con calma il da farsi. Quella relazione, infatti, sarà acquisita al procedimento che eventualmente intenderà iniziare, e nel frattempo potrà tranquillamente procedere alla ristrutturazione.

DiRaffaele Boccia

L’inquilino non può subaffittare la casa senza il consenso del proprietario

Un vicino del mio inquilino mi riferisce che questo ha lasciato l’appartamento che gli ho concesso in locazione da tre anni e che gli sia subentrato un altro nucleo familiare, a quanto pare quello della sorella. Preciso che il primo continua a pagare regolarmente l’affitto ma io non ho dato mai nessun consenso a questa sostituzione. Posso chiedere lo sfratto del nuovo inquilino? (Nunzia, email)

La sublocazione totale dell’immobile è vietata dalla legge, a meno che non ne sia espressamente prevista la facoltà nel contratto o il locatore abbia (esplicitamente o implicitamente) acconsentito alla stessa.

Potrebbe ipotizzarsi una cessione del contratto tra vecchio e nuovo inquilino, per la quale è però necessario il consenso del proprietario, che a quanto pare manca. Tale consenso potrebbe desumersi anche tacitamente, come nel caso del locatore che abbia ricevuto il pagamento del canone locativo dal nuovo inquilino, per cui le consiglio di non accettare pagamenti da questi oppure, se lo facesse, imputarli per iscritto a pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione sine titulo dell’appartamento.

Lei, però, non può richiedere lo sfratto del nuovo inquilino, al quale non la lega alcun rapporto contrattuale, ma dovrà far valere l’inadempimento contrattuale nei confronti dell’inquilino originario oppure chiedere il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile in quanto lo fa senza alcun titolo.

Dato non trascurabile è, infine, la circostanza da lei riferita secondo cui il nuovo occupante potrebbe essere un familiare del vecchio inquilino.

In tal caso, spetta a lei provare l’esistenza della sublocazione (cosa mai semplice), perchè la legge presume la sublocazione (con prova del contrario a carico del conduttore) solo se l’immobile non risulti occupato da persone legate al contraente originario da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o da persone al suo servizio.