Come è noto, il locatore che intimi al conduttore di un immobile destinato alla vendita al pubblico la finita locazione sarà tenuto a versare a questi la cd. indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34.
Recentemente la Cassazione (sez. III, 22 novembre 2013, sentenza n.26225) è stata chiamata ad esprimersi sul quesito posto proprio da un locatore se fosse dovuta la detta indennità a soggetto che eserciti il commercio e la vendita in locale sprovvisto di autorizzazione amministrativa o ad artigiano non iscritto all’apposito albo presso la competente Camere ad Commercio, o anche se iscritto all’albo, eserciti il commercio e la vendita di beni anche non di sua produzione in locale non adiacente sprovvisto di autorizzazione amministrativa o che comunque non provi di essere di essere nell’una o nell’altra condizione abilitante.
La Suprema Corte ha negato il diritto all’indennità.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la tutela dell’avviamento commerciale, apprestata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 40, per gli immobili adibiti ad uso Leggi tutto