L’art.3 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206), riprendendo la definizione dell’art.1469 bis c.c., definisce il consumatore (o l’utente) come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
La questione ha rilievo anche sotto il profilo processuale, in quanto, riconoscendosi in capo ad un soggetto del rapporto contrattuale la qualifica di consumatore, risulterà applicabile, ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere la controversia, il cd. Foro del consumatore, corrispondente al giudice del luogo in cui l’utente ha la propria residenza o il proprio domicilio elettivo, ex art. 33, comma 2, lett. u), codice del consumo.
Per il passato la giurisprudenza di merito aveva fatto registrare alcune pronunce (Tribunale di Roma 20 ottobre 1999; Tribunale di Lucca 4 luglio 2000) secondo le quali poteva riconoscersi la qualifica di consumatore, ai fini dell’applicazione della disciplina favorevole prevista dalla normativa richiamata, anche al professionista o all’imprenditore per il quale la conclusione del contratto non era atto della professione come lo era per la sua controparte.
Si sosteneva, in buona sostanza, che i contratti al di fuori dell’oggetto dell’attività professionalmente svolta dalla persona fisica (ovvero non diretti a realizzarne in via immediata lo scopo), pur se ad essa strumentalmente collegati, erano riconducibili alla disciplina di favore prevista dal codice civile, consentendo l’applicazione delle garanzie da essa previste. Per esemplificare, si riconosceva la qualifica di consumatore al mediatore immobiliare che acquistava un computer con l’intenzione di destinarlo alla sua attività, in quanto detto contratto era estraneo a quello tipico dell’attività del mediatore (concludere contratti di vendita immobiliare); ovvero, che era consumatore l’avvocato che affidava ad un corriere una sua lettera diretta ad un cliente.
La giurisprudenza, attualmente, superati gli iniziali dubbi interpretativi, si è attestata su posizioni ormai consolidate.
La «tutela forte» di cui alla disciplina del codice del consumo spetta, innanzitutto, solo alle persone fisiche, quindi non alle società (la lettera della norma è chiara in questo senso).
Si è, inoltre, affermato che anche la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
La natura di consumatore va riconosciuta anche al condominio che è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Il rapporto contrattuale instaurato dall’amministratore non vincola questo in quanto tale, ma i singoli condomini e l’amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz’altro considerati consumatori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, si applica la normativa in esame.
Invece, per «professionista» deve intendersi tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del «professionista» non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Casistica
In quest’ottica la Cassazione (9 novembre 2006 n. 23892) ha ritenuto che non sia qualificabile come consumatore l’avvocato che sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all’esercizio della sua attività di professionista, in quanto stipulato allo scopo, strettamente connesso con la sua attività professionale, di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere esposto il professionista per lo svolgimento della sua attività.
Parimenti, deve escludersi la qualifica di consumatore, nell’ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, in capo ad un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l’esercizio della sua attività professionale (Cass. 22 maggio 2006 n. 11933); all’utente della prestazione sanitaria resa da una azienda ospedaliera pubblica con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Cassazione civile sez. III, 02 aprile 2009, n. 8093); al debitore esercente l’attività di impresa per un contratto di fideiussione prestato a suo favore e relativo a un debito collegato a tale attività (Cass. 13 giugno 2006 n. 13643); al commercialista che sottoscrive un contratto di fornitura di una banca dati giuridica in formato elettronico in presenza di elementi che comprovano che il contratto è stipulato nel quadro della sua attività professionale, ovvero una imprenditrice agricola nei confronti della compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi derivati dall’attività dell’azienda.