Il caso deciso dalla Corte di Cassazione, sez.II, con la sentenza n.28346 del 18 dicembre 2013 riguardava una proprietà indivisa (proveniente da una successione ereditaria) tra alcuni soggetti legati da vincoli parentali, in cui uno dei coeredi vantava il possesso esclusivo animo domini di una parte dei beni (un appartamento), affermando di averlo usucapito.
Nel caso di compossesso – ha chiarito la Corte – non è necessaria una formale interversione del possesso e l’animus possidendi uti dominus può manifestarsi anche solo con comportamenti che lo rendono evidente.
In linea generale, la Suprema Corte richiamava i propri principi in materia, riaffermando:
a) che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge Leggi tutto