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DiVincenzo Ambrosio

Multe: quanto tempo ha il Prefetto per emettere l’ordinanza ingiunzione?

Gentile Avvocato, il 7/12/09 ho presentato ricorso al prefetto per una multa, inviando una raccomandata alla polizia municipale. Il 30/04 ricevo una lettera di convocazione per essere ascoltato il 9/06 in prefettura. Mi presentavo regolarmente e solo il giorno 18/10 mi viene notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della multa datata 10/06. Qualcuno mi dice che dieci mesi sono troppi per rispondere e che l’ordinanza del prefetto sarebbe invalida. Può aiutarmi? Allego i documenti. Grazie. (Giuseppe C., email)

Gentile sig. Giuseppe, il Codice delle Strada stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria entro il termine perentorio di 120 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore (nel caso in esame la polizia municipale), che ha 60 gg. di tempo per trasmettere detta documentazione.

Dunque, in sostanza, l’ordinanza, nel suo caso, andava assunta entro 180 giorni dal 07/12/2009, cosa che sembra essere avvenuta. Infatti, nel computo di tale termine bisogna detrarre il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione di convocazione da lei ricevuta in data 30/04/2010 e la data di audizione (09/06/2010). Lo prevede l’art.204, co.1-ter Codice della Strada.

Ugualmente appare regolare la notificazione dell’ordinanza avvenuta in data 18/10, in quanto, ai sensi dell’art. 204 co.2 Codice della Strada, il Prefetto deve notificare l’ordinanza di ingiunzione entro 150 gg. dalla data di adozione della stessa (10/06/2010).

Piuttosto, ravviso nell’ordinanza che mi ha inviato per email un altro vizio, che potrà far valere con ricorso da depositare innanzi al Giudice di pace del luogo della commessa infrazione entro 60 giorni: il provvedimento, infatti, non indica la data in cui la Prefettura riceveva la documentazione dalla Polizia Municipale, in tal modo non consentendo né la verifica del rispetto del termine di 60 gg. (che è perentorio) entro cui la P.M. doveva trasmettere i documenti, né, conseguentemente, il rispetto del termine di 120 gg. entro il quale il Prefetto doveva emettere l’ordinanza.

DiRaffaele Boccia

Patente a punti: ogni decurtazione va comunicata all’interessato

Ogni decurtazione di punti dalla patente va singolarmente comunicata al trasgressore: è quanto stabilito dal TAR Campania con la sentenza del 13 settembre 2010 n.17400.
In sostanza, l’anagrafe nazionale non potrà procedere a comunicazioni cumulative di decurtazione punti relative a diverse violazioni nel tempo.

Una tale condotta posta in essere dalla PA è da ritenersi illegittima in quanto contraria al dettato dell’art.126 bis del Codice della strada ed alla ratio sottesa al meccanismo della patente a punti, che è quello di educare l’utente della strada ad un corretto comportamento, ed è, inoltre, lesiva del diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto.

Così, in particolare, il giudice amministrativo: “[…] la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero, al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente”.

Ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, sia la decurtazione dei punti, sia una autonoma e specifica comunicazione al contravventore, in modo da consentire allo stesso di riparare alla violazione commessa nei modi previsti dalla normativa in materia.

la norma in questione

art.126-bis comma 3.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.