I balconi aggettanti son quei balconi caratterizzati per avere il piano di calpestio sporgente rispetto alla facciata dello stabile.
Sulla annosa questione della loro natura (di proprietà comune o esclusiva del singolo condomino) si è espressa nuovamente la Cassazione confermando il suo orientamento: essi sono di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento a cui afferiscono.
“i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c.: i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 05.01.2011 n° 218