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DiRaffaele Boccia

Illegittima la comunicazione di detrazione dei punti se è ancora possibile l’impugnazione

Gentile avvocato, avevo proposto ricorso al Prefetto contro una multa per eccesso di velocità che mi irrogava anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il Prefetto mi ha rigettato il ricorso e, ancor prima che potessi impugnare l’ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace (i termini erano ancora in corso), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mi ha comunicato l’avvenuta decurtazione dei punti. Che posso fare? (Vincenzo C., email)

Salve. In un caso del tutto analogo al suo, la Cassazione (sez. un., 23 aprile 2010 n. 9691) ha precisato che, essendo la decurtazione dei punti una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, e quindi connessa all’esito del procedimento avente ad oggetto la contestazione principale, “deve ritenersi illegittimo il provvedimento recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione”.

Difatti, l’art.126 bis, comma 2, del Codice della strada espressamente subordina la decurtazione alla definizione della contestazione effettuata.

La contestazione, riguardante, come detto, la violazione principale (nel suo caso, l’eccesso di velocità), si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Nel suo caso, essendo ancora aperti i termini per il ricorso al giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, il provvedimento di decurtazione dei punti è certamente illegittimo e, impugnato, dovrà essere annullato.

DiRaffaele Boccia

Patente a punti: ogni decurtazione va comunicata all’interessato

Ogni decurtazione di punti dalla patente va singolarmente comunicata al trasgressore: è quanto stabilito dal TAR Campania con la sentenza del 13 settembre 2010 n.17400.
In sostanza, l’anagrafe nazionale non potrà procedere a comunicazioni cumulative di decurtazione punti relative a diverse violazioni nel tempo.

Una tale condotta posta in essere dalla PA è da ritenersi illegittima in quanto contraria al dettato dell’art.126 bis del Codice della strada ed alla ratio sottesa al meccanismo della patente a punti, che è quello di educare l’utente della strada ad un corretto comportamento, ed è, inoltre, lesiva del diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto.

Così, in particolare, il giudice amministrativo: “[…] la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero, al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente”.

Ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, sia la decurtazione dei punti, sia una autonoma e specifica comunicazione al contravventore, in modo da consentire allo stesso di riparare alla violazione commessa nei modi previsti dalla normativa in materia.

la norma in questione

art.126-bis comma 3.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.