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DiRaffaele Boccia

Mediazione, è quasi l’ora

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 relativo alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio (sarà condizione di procedibilità all’azione giudiziaria) in materia di:

condominio;

diritti reali;

divisione;

successioni ereditarie;

patti di famiglia;

locazione;

comodato;

affitto di aziende;

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche nelle materie per cui la mediazione non è prevista come obbligatoria dalla legge, le parti possono ricorrervi. La conciliazione, infatti, non preclude affatto il ricorso al sistema giudiziale, ma si affianca ad esso come sua alternativa, risparmiando sui tempi e i costi della giustizia ordinaria e non vincolando le parti ad aspetti formali e burocratici.

Possono essere oggetto di conciliazione anche le controversie già pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Nella conciliazione le parti, per l’intera durata del procedimento, hanno il controllo della controversia, stabilendo insieme, se intendono pervenire alla risoluzione della lite, il contenuto dell’accordo di conciliazione, che ha la natura di un vero e proprio contratto

La conciliazione presenta notevoli vantaggi, rispetto al giudizio ordinario:

  • VOLONTARIETA’
    Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia.
  • RAPIDITA’
    Una procedura di conciliazione ha una durata non superiore ai quattro mesi.
  • ECONOMICITA’
    I costi sono contenuti e predeterminati.
  • RISERVATEZZA
    Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.
  • PROFESSIONALITA’ E TERZIETA’
    Il conciliatore è un soggetto specializzato in tecniche di conciliazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.

Inoltre, per incentivare le parti a ricorrere a questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie, la legge riconosce delle agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.