Ricorrere contro il diniego della prestazione

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CHE COS’È IL RICORSO

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

RICORSO GIURISDIZIONALE

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale. 

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione. 

RICORSO AMMINISTRATIVO

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica: 

  • direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale; 
  • tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

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