Le note lungaggini della Giustizia italiana spesso vanno a scapito del diritto del cittadino di avere una risposta alle proprie istanze in tempi ragionevoli.
Ogni volta che un processo dura troppo, il soggetto danneggiato da tali lungaggini ha diritto ad un indennizzo.
E’ quanto prevede la cd. Legge Pinto (L. 89/2001), che riconosce un “risarcimento” in caso di eccessiva durata del processo, sia esso civile che penale.
Il danno non patrimoniale è, infatti, ritenuto conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto riconosciuto senza bisogno di specifica prova, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto.
La Corte di Strasburgo ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, parametro che viene diversamente applicato dalle diverse sedi territoriali delle Corti di Appello competenti.
Tale importo può essere maggiorato in presenza di determinate circostanze giustificative, quali, ad esempio, l’entità della “posta in gioco” o il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento.
L’indennizzo è dovuto non per ogni anno di durata del processo, ma soltanto con riferimento al periodo eccedente il termine ragionevole di durata.
Il procedimento può essere avviato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, ovvero in corso di causa.
Procuratevi la sentenza che ha chiuso il processo (meglio ancora con attestazione del passaggio in giudicato) oppure un certificato di pendenza della lite, se la causa è ancora in corso.
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Non vi chiederemo spese. Il rapporto sarà regolato dal cd. patto di quota lite.
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