Archivio per Categoria Responsabilità

DiRaffaele Boccia

Ecco come eseguire una retromarcia

Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell’autovettura che pone in essere una manovra di retromarcia (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un’area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante (ad esempio, mediante l’utilizzo degli specchietti retrovisori), che la medesima manovra non venga a interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione.

Stante l’anormalità del procedere in senso inverso, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato risulta precluso al conducente, egli dovrà avvalersi dell’aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.

Peraltro, ove si riscontri che una tale manovra non sia possibile, questa non deve essere effettuata, ma rimandata ad altro momento.

Laddove resti provato il mancato ossequio del conducente alle predette regole di prudenza, sussiste il diritto di chi risulti danneggiato dalla manovra imprudente al risarcimento del pregiudizio subito.

DiRaffaele Boccia

Il pedone non ha sempre ragione

Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Cassazione civile sez. III  11 Giugno 2010 n. 14064

La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cassazione Civile sez. III  29 settembre 2006 n. 21249

Dunque, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

DiRaffaele Boccia

La maestra dell’asilo è responsabile per i danni subiti dal piccolo lasciato da solo in bagno

Sussiste responsabilità per “culpa in vigilando” nei confronti di una maestra di scuola materna per i danni subiti da un bambino lasciato incustodito mentre si trova in bagno.

La particolare fascia d’età di questi bambini (da 3 a 6 anni) li rende inconsapevoli di valutare eventuali “pericoli” e ciò, quindi, rende ancora più stringente l’obbligo di vigilanza da parte delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono anche avvalersi di personale scolastico non docente. Il ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile della condotta negligente dell’insegnante, è tenuto, pertanto, al risarcimento dei danni subiti dal minore.

Cassazione civile sez. III,  26 Aprile 2010, n. 9906

DiRaffaele Boccia

Chi tampona ha sempre torto

Riportiamo qui il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90) in tema di tamponamento tra veicoli e responsabilità.

E’ pacifico il principio di diritto secondo cui, per il disposto dell’art. 149, comma 1, C.d.S. (T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285), sostanzialmente riproduttivo dell’art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493).