Archivio per Categoria Responsabilità

DiRaffaele Boccia

Responsabilità medica: operazione mal riuscita in clinica privata

buongiorno avvocato, x caso girando su internet ho visitato il suo sito e mi è sembrato subito interessante… volevo proporre un quesito e avere una risposta se possibile… essendomi operato di intervento chirurgico x eliminare un deficit visivo come la miopia… dopo un paio di mesi ho cominciato ad avere problemi x il distacco del vitro ….cosa che è andata peggiorando sempre più.. volevo sapere ho diritto ad un risarcimento essendo stato operato in una struttura privata dal chirurgo? e se si da chi? dal chirurgo o dalla struttura clinica? visto che io ho parlato solo con il chirurgo e con nessuno di questa clinica privata… ringrazio in anticipo x una risposta. arrivederci (P., email)

Gentile signore, in casi del genere, dopo aver visionato la documentazione medica, il consiglio che do è quello di andare a consulto da un medico specialista il quale potrà confermare l’esistenza del nesso causale tra la prestazione medica eseguita ed il danno lamentato, e redigere una relazione da utilizzare come punto di partenza per una causa per risarcimento dei danni.

Nel suo caso, potrebbe essere ravvisata una responsabilità della struttura sanitaria (o del medico) laddove il peggioramento ed il danno da Lei lamentato siano derivati da una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria, cioè siano in qualche modo addebitabili ad una colpa del medico che l’ha operata ovvero ad un non esatto adempimento degli obblighi che ricadono sulla struttura sanitaria.

Difatti, bisogna considerare che, oltre al rapporto (ed al contratto) che sorge tra paziente e medico, si va ad instaurare anche un altro contratto (cd. di spedalità) tra la struttura ospedaliera, sia essa pubblica che privata, ed, appunto, il paziente.

Conseguentemente, può ravvisarsi anche nella condotta della clinica privata l’inadempimento di obbligazioni che le sono proprie nel rapporto anzidetto, a prescindere anche da una imperizia del personale medico nell’esecuzione dell’operazione.

In virtù del contratto, la struttura deve, infatti, fornire al paziente una prestazione assai articolata, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, prestazione definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

La valutazione su chi citare in giudizio, quindi, non può prescindere da una preliminare analisi degli specifici obblighi incombenti su medico e clinica e della loro eventuale violazione.

DiRaffaele Boccia

Il danno cagionato alla madre divorziata dal figlio maggiorenne

Buongiorno, sono una mamma divorziata con un figlio maggiorenne. La settimana scorsa ha avuto un incidente per asfalto scivoloso. La macchina ha subito un grosso danno. Vorrei sapere se il padre spetta la metà del danno in quanto la macchina è di mia proprietà? Grazie. cordiali saluti (Anna, email)

Gentile signora, se la responsabilità per il sinistro è addebitabile esclusivamente a suo figlio (e non, ad esempio alla condotta, anche concorrente, di altro automobilista), lui deve rispondere, in quanto maggiorenne, delle conseguenze della sua imperizia.

Chiunque, avendo la capacità di intendere e volere, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo: in questo caso, solo lei potrebbe richiedergli i danni, non potendo pretendere il risarcimento da nessun altro.

Suo marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, se non autosufficiente dal punto di vista economico, ma nel caso da lei prospettato ritengo che i danni esulano dal concetto di mantenimento e incombono esclusivamente sul ragazzo. Ritengo molto difficile poter sostenere che questo tipo di spesa, poichè cagionata a chi è tenuto al mantenimento, rientra tra quelle straordinarie, al pari di quelle mediche o di istruzione, cui ciascun genitore è tenuto a partecipare.

In tal senso, ho rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Piacenza (sentenza del 02/02/2010 n. 82) che ha ritenuto che, laddove l’auto sia intestata alla madre e non sia normalmente in uso al figlio, la spesa per la riparazione della stessa non può essere considerata spesa straordinaria e, come tale, a carico dei genitori nella misura prevista nelle condizioni di separazione.

Piuttosto, se il sinistro si è verificato a causa di un’insidia presente sulla sede stradale (ad esempio, olio sulla carreggiata), potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Ente proprietario della strada (normalmente il Comune).

Per completezza, vale la pena ricordare che dal punto di vista penale non è punibile chi abbia commesso il reato di danneggiamento in danno di un parente prossimo (art.649 c.p.).

DiRaffaele Boccia

Se l’animale selvatico danneggia l’auto, la colpa è della Regione

In caso di danni provocati all’autovettura da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato la strada provinciale, la Suprema Corte ha osservato che, anche alla luce della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, “alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ. (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907).

Cass. civ.  Sezione terza, sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095

DiRaffaele Boccia

Danni da cantiere stradale: chi risponde?

Secondo il più recente orientamento della Cassazione, nel caso di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, occorre distinguere:

a) se l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode;

b) se, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al comma 2 dell’art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 d. lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto (Cass. 16 maggio 2008 n. 12425; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383).

Cassazione civile sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4591

DiRaffaele Boccia

Del furto consumato salendo sui ponteggi dei lavori di rifacimento dell’immobile condominiale

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile condominiale, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio, pertanto, del “neminem laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.

Può sussistere la concorrente responsabilità del condominio/committente ex art. 2051 c.c., se non ha vigilato sull’osservanza delle minime precauzioni anti-furto da parte dell’appaltatore (culpa in vigilando), ovvero allorché risulti che abbia scelto un’impresa appaltatrice manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera (culpa in eligendo) (Cassazione civile  sez. III, 17 marzo 2009 n. 6435).

In merito alla responsabilità del committente, si segnala che questa pronuncia prende le mosse dalla sentenza (Cassazione civile  sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4591) con cui, in tema di appalto di opere pubbliche, il giudice di legittimità ha affermato la responsabilità del committente per il semplice fatto che la pubblica amministrazione conserverebbe rilevanti poteri di ingerenza e controllo sull’opera dell’appaltatore.

Con l’arresto da ultimo segnalato, la S.C., senza sconfessare il precedente orientamento, opera un’apertura nell’ambito delle ipotesi di responsabilità del committente. Invero, prima si escludeva la responsabilità di questi ex art. 2051 c.c., in quanto si assumeva che con la consegna della res all’appaltatore venisse meno il potere di fatto sulla cosa, e con esso la responsabilità del custode. A tale regola si faceva eccezione quando fosse configurabile una responsabilità del committente per culpa in eligendo (e quindi ex art. 2043 c.c., non ex art. 2051 c.c.), come, ad esempio quando l’opera fosse stata affidata ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, e abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive (Cass. 26 giugno 2000 n. 8686; Cass. 24 febbraio 1996 n. 1456).