Archivio per Categoria Processo

DiRaffaele Boccia

Mediazione, è quasi l’ora

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 relativo alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio (sarà condizione di procedibilità all’azione giudiziaria) in materia di:

condominio;

diritti reali;

divisione;

successioni ereditarie;

patti di famiglia;

locazione;

comodato;

affitto di aziende;

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche nelle materie per cui la mediazione non è prevista come obbligatoria dalla legge, le parti possono ricorrervi. La conciliazione, infatti, non preclude affatto il ricorso al sistema giudiziale, ma si affianca ad esso come sua alternativa, risparmiando sui tempi e i costi della giustizia ordinaria e non vincolando le parti ad aspetti formali e burocratici.

Possono essere oggetto di conciliazione anche le controversie già pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Nella conciliazione le parti, per l’intera durata del procedimento, hanno il controllo della controversia, stabilendo insieme, se intendono pervenire alla risoluzione della lite, il contenuto dell’accordo di conciliazione, che ha la natura di un vero e proprio contratto

La conciliazione presenta notevoli vantaggi, rispetto al giudizio ordinario:

  • VOLONTARIETA’
    Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia.
  • RAPIDITA’
    Una procedura di conciliazione ha una durata non superiore ai quattro mesi.
  • ECONOMICITA’
    I costi sono contenuti e predeterminati.
  • RISERVATEZZA
    Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.
  • PROFESSIONALITA’ E TERZIETA’
    Il conciliatore è un soggetto specializzato in tecniche di conciliazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.

Inoltre, per incentivare le parti a ricorrere a questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie, la legge riconosce delle agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

DiRaffaele Boccia

Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo che la giurisdizione possa assolvere ad ogni tipo di esigenza, garantendo una durata ragionevole delle procedure.

Lo Stato italiano, al fine di sopperire al ritardo strutturale che caratterizza ogni giudizio, ha introdotto, con la legge Pinto (L.89/2001), un ricorso esclusivamente di tipo indennitario che, pur garantendo il diritto ad un’equa riparazione per il danno patrimoniale e morale subito, non è in grado di offrire una soluzione adeguata al problema della durata del contenzioso.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito un parametro tendenziale, adottato dalle Corti d’Appello chiamate a decidere sui ricorsi in materia di equa riparazione, che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.

Da questo parametro è tuttavia possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, dando applicazione ai criteri dettati dall’art. 2 l. n. 89/01.

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto.

La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente quest’ultimo periodo determina uevidente aggravamento del danno (Cassazione, I sezione civile, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21840).

È possibile derogare a tali parametri, ma è indispensabile che tale deroga sia giustificata dalle circostanze concrete della singola vicenda (l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento, il comportamento della parte istante) e che sia motivata e non irragionevole.

Non si può, invece, riconoscere una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una certa entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta soltanto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. I Giudici europei hanno, infatti, solamente affermato che il bonus deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia rivesta una certa importanza e, stilando un elenco, meramente esemplificativo, hanno indicato, tra le varie controversie, quelle di lavoro e previdenziali. Ciò significa escludere l’applicazione di qualunque automatismo: non basta che la controversia abbia un determinato oggetto o una particolare natura per riconoscere, automaticamente, il bonus. Questo si deve applicare soltanto, qualora, in seguito ad una valutazione operata dal Giudice di merito, una determinata causa rivesta una certa importanza per la parte.

Siete stati vittime della lentezza della Giustizia? Allora possiamo aiutarvi.

Art. 2 L.89/2001

(Diritto all’equa riparazione)

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

DiRaffaele Boccia

Tribunale di Milano: la sentenza delle Sezioni Unite non ha effetto retroattivo

Il Tribunale di Milano, pur condividendo le conclusioni cui sono giunte le SS.UU. della Cassazione nella famosa sentenza sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, afferma la sussistenza, nel nostro ordinamento, del principio di affidamento sul diritto vivente, in base al quale una nuova interpretazione della norma che capovolga un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale non può pregiudicare la parte che su quel principio aveva fatto affidamento.

Dunque, il Giudice milanese esclude il riferimento all’istituto della rimessione in termini, che porterebbe ad una antieconomica regressione del giudizio alla fase delle costituzioni, salvaguardando la posizione dell’opponente costituitosi secondo i criteri di tempestività vigenti all’epoca dell’atto processuale contestato.

Tribunale di Milano

Sezione VI Civile

Ordinanza 7 ottobre 2010

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11035/2010

Il Giudice dott. LAURA COSENTINI,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2010,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l’ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, “chiede la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione con assegnazione del termine per l’impugnazione”;

Rilevato che nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice opponente (notificato all’opposto l’8.2.10 atto di citazione a comparire all’udienza del 18.5.2010) risulta quindi avere assegnato a parte convenuta termini liberi a comparire ordinari, ossia non minori di 90 giorni, ai sensi dell’art.163 bis c.1 c.p.c., e risulta essersi costituita il 17.2.2010, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ex art.165 c.p.c., ciò in linea con un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale (già recepito da questo tribunale) secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente era da ritenersi conseguente al solo fatto obiettivo della concessione all’opposto di termini di comparizione inferiori a novanta giorni;

Preso atto dell’intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n.19246/10, la quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall’art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per “esigenze di coerenza sistematica… che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta”, richiamando il disposto di cui all’art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà;

Ritenuto di uniformarci a tale innovativa interpretazione della norma processuale, norma di natura speciale che, sul presupposto delle ragioni di pronta trattazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risponde all’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, là dove la riduzione dei termini di costituzione dell’attore opponente bilancia la compressione dei termini a disposizione del convenuto opposto che, anticipandosi la costituzione dell’attore, avrà a disposizione in un tempo più breve i documenti dallo stesso allegati, da inserire nel fascicolo all’atto della costituzione;

Ritenuto tuttavia che nel procedimento in esame possa e debba darsi tutela alle aspettative processuali dell’opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del pregresso orientamento interpretativo giurisprudenziale, e che, alla luce dell’orientamento medio tempore intervenuto, incorrerebbe in una pronuncia d’improcedibilità dell’opposizione ex art.647 c.2 c.p.c. per tardiva costituzione equiparata a mancata costituzione;

Ritenuto che sussista nell’ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte;

Rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass. ord. 2.7.10 n.15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell’affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo;

Ritenuto che tali principi, se nella fattispecie all’attenzione della Corte inducevano a ravvisare nella rimessione in termini …il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile (al fine di consentire alla parte di proporre ricorso per cassazione secondo le regole corrette di individuazione del giudice), nel caso di specie non impongono tale rimedio, ove si rilevi che l’opposizione è stata tempestivamente svolta avanti al giudice competente mediante atto di citazione ritualmente notificato e che, se da un lato l’opponente si è costituito nel termine di 10 giorni anziché 5 dalla notifica all’opposto della citazione (come consentito dall’orientamento giurisprudenziale pregresso ove concessi termini a comparire di fatto non abbreviati), dall’altro ciò non sembra avere leso i diritti di difesa dell’opposto (che peraltro nulla ha contestato), cui la citazione era stata notificata più di 90 giorni prima dell’udienza, e che quindi ha avuto a disposizione ben più di 45 giorni liberi per la sua costituzione in udienza (e ben più di 35 giorni liberi per la sua costituzione tempestiva, prescritta ex art.166 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell’udienza nel caso di abbreviazione di termini);

Ritenuto quindi di non procedere a una rimessione in termini dell’opponente, che peraltro non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione (come intenderebbe l’opponente nell’istanza a verbale), e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

Ritenuto che, alla luce delle suestese considerazioni, non debba quindi essere rinnovata la costituzione dell’opponente, effettuata il 17.2.2010 secondo i criteri di tempestività di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, e in termini non lesivi dei diritti di difesa delle parti e della posizione bilanciata tra le stesse;

Ritenuto che il processo possa pertanto proseguire oltre e che, quanto al merito, la causa sia matura per la decisione;

fissa udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. per la data del 11.1.2011 ore 12,30.

Si comunichi.

Milano, 7 ottobre 2010.

Il Giudice

dott. LAURA COSENTINI

DiRaffaele Boccia

Opposizione a sanzione amministrativa: la marca di 8,00 euro non è dovuta

Con nota nr.4275 del 28.09.2010, il Ministero di Giustizia precisa che resta in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace (risalente al 1991), per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.

Di conseguenza per le sanzioni entro 1.033 euro si pagano 33 euro; per quelle tra 1.033 e 1.100 euro si pagano 41 euro; per quelle oltre 1.100 si versano 85 euro e così via secondo le classi di scaglione.

Domanda: Che ne sarà di quegli otto euro che dal 1 gennaio 2010 sono stati indebitamente incassati dallo Stato?

DiRaffaele Boccia

La proposta del CNF sul problema dell’improcedibilità di massa

Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010
Consiglio Nazionale Forense
Presso Ministero della Giustizia
COMUNICATO STAMPA

Opposizione a decreti ingiuntivi: Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa
Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)

Roma 14/10/2010. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per “disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre 2010).
La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.
Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.
La prima, come spiega il Cnf, “ mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l’’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpc”.
La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.
Il documento messo a punto dal Cnf rileva come “la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.
Le conseguenze dell’ applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz’altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale”.
Tuttavia, rileva il Cnf, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino (ndr sentenza 11.10.2010), Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese (ndr sentenza 08.10.2010) ha applicato il principio deltempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.