Ogni decurtazione di punti dalla patente va singolarmente comunicata al trasgressore: è quanto stabilito dal TAR Campania con la sentenza del 13 settembre 2010 n.17400.
In sostanza, l’anagrafe nazionale non potrà procedere a comunicazioni cumulative di decurtazione punti relative a diverse violazioni nel tempo.
Una tale condotta posta in essere dalla PA è da ritenersi illegittima in quanto contraria al dettato dell’art.126 bis del Codice della strada ed alla ratio sottesa al meccanismo della patente a punti, che è quello di educare l’utente della strada ad un corretto comportamento, ed è, inoltre, lesiva del diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto.
Così, in particolare, il giudice amministrativo: “[…] la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero, al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente”.
Ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, sia la decurtazione dei punti, sia una autonoma e specifica comunicazione al contravventore, in modo da consentire allo stesso di riparare alla violazione commessa nei modi previsti dalla normativa in materia.
la norma in questione
art.126-bis comma 3.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.