Archivio per Categoria Multe e sanzioni

DiRaffaele Boccia

Autovelox fisso: sì in città solo su strade di scorrimento

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 2011 n.7872.

La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un automobilista a cui era stata irrogata una sanzione amministrativa tramite l’uso dell’autovelox fisso in centro cittadino.

In sostanza, la Suprema Corte, aderendo alla tesi dell’utente della strada, ha dapprima ricordato che l’art.4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168), in tema di “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” consente agli organi di polizia stradale l’installazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso codice. Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Multa oltre i 200 euro? Rateazione fin da subito

Non è necessario attendere il decreto interministeriale cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art.202-bis del codice della strada per ottenere la rateazione di sanzioni pecuniarie superiori ai 200 euro.

E’ quanto ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011, ritenendo applicabile anche alle sanzioni derivanti da infrazioni a norme del Codice della Strada la medesima facilitazione prevista dall’art.26 L689/81 per le somme dovute in seguito ad ordinanza ingiunzione.

Val la pena ricordare, a tal proposito, che  l’art.202-bis del codice della strada riconosce tale facoltà a chi è  titolare di un reddito imponibile ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Se  l’interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito è costituito Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Patente sospesa: niente permesso speciale per motivi di lavoro a chi guida ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti

Con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011 il Ministero dell’Interno (dipartimento per gli affari interni e territoriali) ha chiarito entro quali limiti può essere concesso lo speciale permesso di guida di tre ore per motivi di lavoro previsto per chi è stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente.

Oltre che alle condizioni espressamente previste dalla norma (art.218 codice della strada), e cioè l’assenza di incidente in relazione all’infrazione che ha determinato il provvedimento di sospensione della patente e la possibilità di concessione per una sola volta, il permesso in esame verrà legittimamente negato in caso di condotte aventi rilevanza penale.

Più precisamente, il riferimento è al caso di sospensione della patente conseguente a guida sotto l’influenza dell’alcool (art.186 c.d.s.) qualora  sia  stato  accertato Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Sospensione della patente: permesso speciale per motivi di lavoro

Salve. Ieri mi è stata applicata la sospensione della patente per un’infrazione al codice della strada. La Polizia mi ha ritirato la patente dicendomi che mi arriverà la comunicazione della prefettura. Volevo sapere che tempi ci sono e se posso oppormi in qualche modo, considerando anche che l’auto è l’unico mezzo che mi consente di andare al lavoro (abito in una zona molto isolata). Grazie (Davide, email)

Gentile sig. Davide, il codice della strada prevede per alcuni tipi di violazioni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Per rispondere alle sue domande, posso dire che, a parte una contestazione di merito della violazione (lei non ritiene di aver commesso l’infrazione o ha delle scusanti) che va presentata con ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, ma i cui tempi sono sempre piuttosto lunghi e quindi non le eviterebbero gli effetti della sospensione, a meno di non chiedere, in via d’urgenza, che il Giudice disponga la provvisoria sospensione della sospensione (mi scusi l’inevitabile gioco di parole), il Prefetto ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione, con l’indicazione della durata della stessa.

Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (art.218, comma 2, codice della strada).

Pertanto, questo è il primo controllo da effettuare, perchè in mancanza dell’ordinanza del prefetto, può fare istanza alla prefettura per riavere subito la patente.

Venendo al secondo quesito, il legislatore ha tenuto in conto le particolari necessità di chi utilizzi l’auto per recarsi al lavoro ovvero per i lavoratori (madre o, in alternativa, padre) per l’assistenza ai minori con handicap, lo stesso art.218 c.d.s. consente a chi ha subito la sospensione della patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

Questo speciale permesso di guida non può essere concesso nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente  e per non più di una sola volta in costanza della sospensione.

Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Per chi abusi di questo speciale permesso di guida, utilizzandolo fuori dai limiti previsti  dall’ordinanza del prefetto, la legge è molto severa, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano, inoltre, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

DiRaffaele Boccia

Sanzioni amministrative: notifiche via fax o email a chi ricorre al Giudice lontano dal suo domicilio

Di rilevante portata pratica è la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 22.12.2010 n° 365) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

In caso di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. ordinanza-ingiunzione prefettizia), il citato art.22 onerava l’opponente ad indicare in ricorso, nel caso in cui non fosse munito di procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

In mancanza di questa, le comunicazioni e gli avvisi, ad esempio riguardanti la fissazione della prima udienza di comparizione, ovvero eventuali rinvii d’ufficio, andavano notificati in cancelleria.

Questa disciplina provocava non poche difficoltà per il ricorrente, soprattutto, come spesso accade, in caso di impugnazioni proposte innanzi ad uffici giudiziari molto lontani dal proprio luogo di residenza, con evidente limitazione del diritto di difesa e di grossi disagi nel reperire notizie in merito al procedimento di opposizione. In sostanza, quasi obbligava il ricorrente a munirsi di una difesa tecnica onde assicurarsi la puntuale conoscenza delle fasi del giudizio (con evidente aggravio di spese).

La Corte Costituzionale è stata investita della questione dal Giudice di pace di Milano che ha ravvisato l’illegittimità costituzionale del quarto e del quinto comma dell’art. 22 della Legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost..

In particolare, veniva evidenziato che l’ordinamento giuridico prevede ormai forme di notificazione più comode e consone al mutato livello tecnologico.

Il richiamo è, in particolare, all’art.149 bis c.p.c., che prevede che, nel caso in cui non sia vietato dalla legge, “la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo” (primo comma), e all’art. 204-bis del Nuovo codice della strada, relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada, il cui nuovo comma 3 così dispone: “il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico…“.

A detta della Consulta, il recente sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, insieme all’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore.

Pertanto, in seguito alla citata pronuncia, anche nei procedimenti disciplinati dalla Legge 689/81 il ricorrente può chiedere di ricevere le comunicazioni nella forma indicata in ricorso (fax o e-mail).

A tal proposito, si segnala l’utilissimo servizio messo a disposizione dal Ministero della Giustizia relativamente alle procedure innanzi agli Uffici del Giudice di Pace (che trovi qui – non tutti gli Uffici sono ancora informatizzati), attraverso il quale può procedersi alla registrazione della propria opposizione (da inviare comunque entro i termini di legge) e, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica, essere informati di tutti gli eventi riguardanti il procedimento (designazione del giudice, fissazione di udienza, emissione sentenza, ecc.).