salve, nel 2009 ho protestato circa 20 assegni tra settembre e dicembre. ero amministratore di una srl. con i soldi ricavati, seguito da uno studio professionale, ho liquidato tutti in maniera proporzionale, un piano ristrutturazione debiti. ora mi trovo notificata una cartella di pagamento di 18.000 euro della prefettura di genova da pagare. sono già andato dal giudice di pace ma non e’ servito. grazie (V., via mail)
Il d.lgs.150 del 2011, cd. decreto taglia-riti, ha introdotto un’importante modifica al codice della strada.
A partire da domani 6 ottobre 2011, il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il ricorso è altresi’ inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto.
La norma si applica alle violazioni commesse dopo Leggi tutto
Confermando la circolare del 29 aprile 2011, n.3971, il Ministero dell’Interno, con altra nota del 5 settembre 2011, n.7157, e coerentemente con alcune recenti pronunce giurisprudenziali, da noi già precedentemente segnalate in altro post, ha chiarito che, fino a che non si siano esauriti i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, non è applicabile la sanzione di cui all’art.126 bis codice della strada per mancata comunicazione dei dati del conducente.
Riepilogando la normativa, l’ articolo 126-bis del Codice della strada dispone che, in caso di contestazione Leggi tutto
Come è noto, l’art.126 bis del codice della strada prevede che, in caso di violazione che comporti anche la sottrazione di punti dalla patente, ove la contestazione non sia stata immediata, quindi con identificazione del conducente contestuale alla stessa, è fatto obbligo al proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
In mancanza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075, che va ad aggiungersi a quella per l’infrazione originaria.
Ora la Cassazione, con ordinanza del 20 maggio 2011 n. 11185, ha sancito un importante principio di diritto, escludendo l’obbligo per il proprietario del veicolo Leggi tutto