Archivio per Categoria Famiglia

DiRaffaele Boccia

Obbligo al mantenimento dei figli: quando si prescrive e quando cessa

In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.

Va sfatata, dunque, la ricorrente opinione che vuole che, decorsi dieci anni dalla sentenza di separazione o divorzio, Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che abbandona il lavoro

La Cassazione (sez. I  22 Novembre 2010 n. 23590) conferma nuovamente il suo consolidato orientamento (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.

Nè assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata).

Restando ferma, ovviamente, l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente.

DiRaffaele Boccia

Il danno cagionato alla madre divorziata dal figlio maggiorenne

Buongiorno, sono una mamma divorziata con un figlio maggiorenne. La settimana scorsa ha avuto un incidente per asfalto scivoloso. La macchina ha subito un grosso danno. Vorrei sapere se il padre spetta la metà del danno in quanto la macchina è di mia proprietà? Grazie. cordiali saluti (Anna, email)

Gentile signora, se la responsabilità per il sinistro è addebitabile esclusivamente a suo figlio (e non, ad esempio alla condotta, anche concorrente, di altro automobilista), lui deve rispondere, in quanto maggiorenne, delle conseguenze della sua imperizia.

Chiunque, avendo la capacità di intendere e volere, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo: in questo caso, solo lei potrebbe richiedergli i danni, non potendo pretendere il risarcimento da nessun altro.

Suo marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, se non autosufficiente dal punto di vista economico, ma nel caso da lei prospettato ritengo che i danni esulano dal concetto di mantenimento e incombono esclusivamente sul ragazzo. Ritengo molto difficile poter sostenere che questo tipo di spesa, poichè cagionata a chi è tenuto al mantenimento, rientra tra quelle straordinarie, al pari di quelle mediche o di istruzione, cui ciascun genitore è tenuto a partecipare.

In tal senso, ho rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Piacenza (sentenza del 02/02/2010 n. 82) che ha ritenuto che, laddove l’auto sia intestata alla madre e non sia normalmente in uso al figlio, la spesa per la riparazione della stessa non può essere considerata spesa straordinaria e, come tale, a carico dei genitori nella misura prevista nelle condizioni di separazione.

Piuttosto, se il sinistro si è verificato a causa di un’insidia presente sulla sede stradale (ad esempio, olio sulla carreggiata), potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Ente proprietario della strada (normalmente il Comune).

Per completezza, vale la pena ricordare che dal punto di vista penale non è punibile chi abbia commesso il reato di danneggiamento in danno di un parente prossimo (art.649 c.p.).

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per familiari a carico: la coppia di fatto

Il caso: Famiglia di fatto. Figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Separazione dei genitori. Figlio minore convivente con la madre. Affido esclusivo (di fatto). NESSUN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE (nè scrittura privata). Corresponsione da parte del padre di un contributo mensile per il mantenimento del figlio. Dichiarazione della madre ai fini IRPEF figlio a carico al 100% . Dichiarazione figlio a carico al 50% del padre (mai concordata e tantomeno comunicata). Sanzione alla madre da parte dell’Agenzia delle Entrate perchè lo stesso familiare risulta fiscalmente a carico di altro soggetto. Che fare????? Grazie (Ennio, email)

Salve. Se non c’è provvedimento giudiziale di separazione (e nel suo caso non puó esserci, trattandosi di coppia di fatto) ovvero accordo tra i genitori che preveda diversamente, la detrazione spetta a ciascun genitore nella misura del 50%.

Ricordiamo che i genitori possono decidere di accordare l’intera detrazione a carico di quello tra essi col reddito più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito più basso. Altra cosa sono le spese detraibili (quali, ad esempio, le spese mediche), che la madre ha sostenuto per il figlio. In tal caso, puó detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta.

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