Archivio per Categoria Esecuzioni

DiRaffaele Boccia

Nuovo pignoramento presso terzi: guai al terzo che non compare

Con l’art.20 della Legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012 n. 228), pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302, sono state apportate rilevanti modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.

Oltre a stabilire l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore procedente, così da rendere possibile la dichiarazione di quantità, oltre che a mezzo raccomandata, anche con questo strumento, l’intervento legislativo prevede conseguenze molto particolari in caso di mancata comparizione del terzo, in caso di crediti di lavoro.

Difatti, il nuovo art.548 c.p.c., interamente modificato, ora così stabilisce:

«(Mancata dichiarazione del terzo). — Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Per assegni a vuoto della società risponde anche l’amministratore


Ero ammi
nistratore di una società cooperativa che ha avuto dei problemi economici e degli assegni protestati. Mi è stata notificata la cartella relativa alle sanzioni amministrative direttamente a me. Ora mi chiedo ma anche alla società sarà notificata la cartella oppure solo a me quindi devo esclusivamente eventualmente pagare io considerando che gli assegni non sono miei personali ma io firmavo a nome della società. Inoltre in caso di mancato pagamento di detta cartella cosa mi può succedere considerando che io non ho immobili intestati con mia moglie siamo in separazione di beni ed abitiamo in una casa che è della nonna di mia moglie e dimenticavo io ho solo intestato un motociclo. L’eventuale pignoramento mobiliare riguarda i beni tipo (Tv, mobili vari) anche se potrebbero essere tutte di mia moglie. (Michele, email)

Dunque, salva sempre una analisi della documentazione, la legge 689/81 (art.6) prevede che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Equitalia: ora è legittima l’iscrizione di ipoteca anche in mancanza dell’avviso di intimazione

La Cassazione (sez. VI-T, ordinanza 20.06.2012 n° 10234) ha recentemente chiarito che è legittima l’iscrizione di ipoteca eseguita sulla base di cartelle esattoriali notificate da oltre un anno e non preceduta dall’avviso previsto dall’art.50 del DPR 602/73.

Si trattava del caso di un contribuente che, ricevute tre cartelle di pagamento e poi, oltre l’anno, l’avviso di iscrizione ipotecaria, aveva ottenuto dalle Commissioni Tributarie l’annullamento del provvedimento di iscrizione sul presupposto della mancata previa notifica dell’avviso di pagamento.

Detta pronuncia si poneva nel filone delle molte sentenze di merito che, appunto, avevano dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria senza la previa notifica dell’atto di avviso di Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Conto vincolato per pignoramento: e se il creditore ha rinunciato?

mi hanno fatto un pignoramento sul conto postale dove versavo la pensione. Io sapevo che la pensione non è possibile pignorarla, io prendo la pensione minima. Poi sul conto avevo solo 20 euro e l’avvocato del creditore mi ha detto che non ha iscritto la causa, anche se alla Posta mi dicono che lo stesso non posso prelevare nulla e neppure versare. Lo possono fare?mi sembra assurdo se il creditore ha rinunciato. Un aiuto per favore (Pietro, email)

Gentile signor Pietro,

è vero che la pensione non è pignorabile se non per la parte Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Ipoteche illegittime: prime condanne dell’Equitalia

Si comincia ad assistere alle prime condanne dell’Equitalia al pagamento di un indennizzo allorquando essa abbia erroneamente iscritto ipoteca sugli immobili del contribuente (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010).

Tanto, per effetto della modifica al codice di procedura civile apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha introdotto il terzo comma dell’art.96.

Tale disposizione, intitolata “responsabilità aggravata“, così dispone:

1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Dunque, con l’entrata in vigore della norma (4.7.2009), il quadro previgente è sostanzialmente cambiato.

Infatti, non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro. In sostanza, l’indennizzo (è più corretto qualificarlo così anzichè risarcimento danni), prescindendo da analisi in ordine all’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), richiesto per le fattispecie di cui ai commi precedenti, si presenta alla stregua di una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente, irrogata non (necessariamente) su richiesta di parte, e la cui applicabilità non è subordinata alla concomitante sussistenza delle fattispecie dei primi due commi.

Difatti, la lettera della norma è resa ancor più chiara dall’uso della locuzione “in ogni caso”, che lascia intendere che la condanna può essere emessa in tutti i casi in cui, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Il caso tipico è quello dell’ipoteca illegittimamente iscritta dall’Agente della riscossione in base a titolo sospeso (perchè impugnato in altra sede) ovvero quando l’importo del credito non ammette l’iscrizione (come sappiamo, infatti, al di sotto degli ottomila euro non è più possibile escrivere ipoteca).

La quantificazione dell’indennizzo viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto delle circostanza del caso concreto.

La condanna, dunque, va correlata, nel quantum, al grado di colpa che il Giudice ravvisa nella condotta dell’Agente, che può dipendere dalla conoscenza (o conoscibilità) che esso aveva della sospensione del titolo (ad esempio, per aver preso parte al giudizio che l’ha dichiarata), dalla condotta processuale della stessa (una cosa sarà ammettere in giudizio l’errore, altra difendersi strenuamente e con argomenti giuridici poco pertinenti o palesemente infondati), e da altri elementi ancora che la fattispecie concreta faccia emergere.

Non si può, poi, trascurare che gli Agenti della riscossione svolgono un ruolo di grande responsabilità, per cui la loro azione deve essere sempre improntata a principi di responsabilità, prudenza ed equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica.

Ritengo, tuttavia, che ad analoghe conclusioni possa giungersi anche in caso di errata iscrizione di fermo amministrativo su veicoli, provvedimento questo, per certi versi, ancora più invasivo dell’ipoteca, in quanto costringe taluno a non utilizzare il proprio veicolo, con gravi ripercussioni sulle normali attività personali e lavorative (si pensi, ad esempio, ad un provvedimento di fermo iscritto in danno di tutti i veicoli di una società).

Nel caso richiamato (Tribunale Roma, sezione di Ostia, sentenza 09.12.2010) il Giudice ha condannato l’Equitalia Gerit al pagamento della somma di € 25.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Prima della descritta riforma, il Giudice, rilevata l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca, si limitava ad ordinarne la cancellazione a cura e spese dell’Agente, senza riconoscere, in genere, alcun tipo di risarcimento danni. Si sosteneva, infatti, che il peso imposto dall’ipoteca non era di per sè un onere che arrecava danno a chi lo subiva, salva la prova contraria (sempre di difficile dimostrazione) che chi l’avesse subita era in procinto o aveva necessità di commercializzare il bene e il vincolo posto dall’Agente gli aveva fatto sfumare una valida occasione di vendere.