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DiRaffaele Boccia

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti sostituiscono altre a se stesse nella stipulazione

Salve. Mio padre si è rivolto ad un’agenzia mediatrice per l’acquisto di un immobile, ma dopo averlo visionato non se ne è fatto più nulla. Dopo oltre un anno ho acquistato io l’appartamento contattando direttamente la proprietaria che intanto aveva dismesso l’incarico all’agenzia. Adesso mio padre ha ricevuto una lettera dall’agenzia dove gli si chiede il pagamento della provvigione per l’affare da me concluso. Può darci un consiglio? (Pasqualino, email)

Fermo restando che le parti sono libere di concludere o meno l’affare, pur se l’affare proposto dal mediatore è del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate (e in questa seconda ipotesi spetta al mediatore solo il rimborso delle spese), il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti sostituiscono altre a se stesse nella stipulazione del contratto.

Anche se la mail non è precisa sul punto, devo presumere che lei si è avvantaggiato delle trattative instaurate dall’agente con suo padre e con la venditrice, portando a termine la conclusione del contratto al suo posto. Ebbene, se l’agenzia riuscisse a dimostrare questo in un eventuale giudizio, suo padre potrebbe essere condannato a corrispondere la provvigione dovuta per l’attività svolta dal mediatore.

La circostanza che l’incarico conferito dalla parte venditrice all’agente fosse scaduto è irrilevante, poichè il mediatore ha diritto alla provvigione anche se non abbia partecipato a tutte le trattative ed anche quando l’affare sia stato concluso dopo la cessazione dell’incarico, purché vi sia un nesso causale fra l’attività da lui svolta e la conclusione dell’affare.
Va pur detto, per completezza, che il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno dalla data di conclusione dell’affare, che, nel suo caso, decorre da quando lo stesso sia venuto a conoscenza della frode dei soggetti nell’affare intermediato. Mi sembra che solo questo dato potrebbe convergere a suo favore.

DiRaffaele Boccia

Obbligo di indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione e negli atti pubblici

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2010 è stato pubblicato il D.L. n. 78/2010. Di seguito riportiamo il testo dell’art. 19 di tale D.L. segnalando fin da ora due rilevanti novità :

dal 1° Luglio 2010 i contratti di locazione immobiliare, nonché le relative risoluzioni o proroghe, devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione degli stessi è punita con una sanzione oscillante tra il 120 ed il 240 % dell’imposta di registro dovuta;

– dal 1° Luglio 2010 gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto.


L’articolo 19 D.L. n. 78/2010

Viene istituita, dal 1° gennaio 2011, l’Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio. L’Anagrafe individua per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali. L’accesso all’Anagrafe è garantito ai Comuni. Verrà istituita l’attestazione integrata ipotecario – catastale. Entro il 30.09.2010, l’Agenzia del Territorio ultimerà la pubblicazione degli elenchi degli immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili ex rurali, già individuati in pubblicazioni avvenute fino al 31.12.2009, devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio attribuisce una rendita presunta iscritta provvisoriamente in catasto. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili che abbiano subito interventi edilizi comportanti una variazione di consistenza o di destinazione devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di conseguenza.
Dal 1° Luglio 2010, gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto. Il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la conformità con i registri immobiliari.

Dal 1° Luglio 2010, i contratti di locazione immobiliare ( e le relative risoluzioni o proroghe) devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione è punita con la sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta di registro dovuta.