Archivio per Categoria Contratti

DiRaffaele Boccia

Fattura di conguaglio dell’Enel: si può chiedere la rateizzazione

Salve. La società di cui sono amministratore ha ricevuto una fattura di conguaglio dell’Enel di importo notevolissimo e relativa agli ultimi due anni, durante i quali la società non ha mai effettuato la lettura del contatore. Il problema è che la fattura, recapitataci pochi giorni fa, ha una scadenza tra meno di una settimana.  Come conviene regolarsi? (Matteo, email)

Gentile sig. Matteo, la sua società può senz’altro richiedere una rateizzazione del pagamento dei corrispettivi richiesti.

La materia è regolata dalla deliberazione dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), e precisamente la n.200 del 28 dicembre 1999. Essa definisce condizioni di fornitura dell’energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti, applicandosi ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonché quelli che utilizzano l’energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.

Per quanto attiene al suo caso, l’art.13 della deliberazione regola i casi in cui il cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia attraverso rate successive, stabilendo che “l’esercente è tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.”.

La richiesta di rateizzazione va inoltrata alla società erogatrice prima della  scadenza del termine di pagamento della fattura di conguaglio per la quale si richiede, pena la perdita del relativo diritto.

Le evidenzio, comunque, che, a quanto pare di capire dalla sua email, l’Enel ha già violato i precetti della direttiva almeno sotto due profili: in primis, perchè avrebbe dovuto, per contratti come il suo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, eseguire la lettura del gruppo di misura (contatore) almeno una volta al mese (art.3 della deliberazione); in secondo luogo, essa deve rimettere la fattura almeno venti giorni prima della scadenza per il suo pagamento (art.6.2).

Dunque, le consiglio di inviare subito una lettera di reclamo (può farlo anche via fax) nella quale evidenzia questi due aspetti e, contestualmente, richiede la dilazione, la cui durata, salvo diverso accordo tra le parti, è suddivisa in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

In caso di mancata risposta entro 40 giorni, può anche inoltrare denuncia alla AEEG.

DiRaffaele Boccia

Se mi aumenta il premio per un sinistro che non ho fatto

Gentile avvocato, nel recarmi a pagare il premio dell’auto, ho trovato, con mio grande sconcerto, un aumento rilevante ed un doppio declassamento.  Ho chiesto spiegazioni e l’agente mi riferisce che risulterebbe un sinistro a mio carico che non mi risulta e che è stato anche liquidato alla controparte. E’ una profonda ingiustizia. In vita mia non ho fatto mai incidenti. Mi dà un consiglio? (Carmela)

Gentile signora, lei può richiedere alla sua Assicurazione copia degli atti relativi al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni del sinistro che le risulta addebitato. Quindi, invii subito una lettera raccomandata alla sede legale della Compagnia, chiedendo chiarimenti in merito al sinistro liquidato ed evidenziando di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna di apertura di un sinistro in suo danno.

Infatti, le Compagnie assicuratrici, in caso di ricezione di una richiesta di risarcimento danni, sono tenute a notiziarne per iscritto il proprio assicurato chiedendo conferma o smentita del fatto. Solo in caso di ammissione di responsabilità del proprio assicurato (o di suo silenzio), infatti, possono provvedere a pagare. Laddove manchino comunicazioni scritte dell’Assicurazione, il sinistro addebitatole andrà senz’altro cancellato.

E’ il caso della cd. “mala gestio“, che ricorre quando la compagnia ha gestito in maniera non corretta la procedura di apertura e liquidazione del sinistro. In ipotesi, il sinistro non può essere addebitato neppure quando lo stesso è effettivamente avvenuto, e la compagnia ha risarcito i danni alla controparte omettendo di richiedere informazioni al suo assicurato. Si consideri, comunque, che l’assicurato ha sempre il dovere di denunciare ogni sinistro alla Compagnia entro tre giorni (termine previsto dal codice civile, ma non ritenuto perentorio).

Tornando alla nostra richiesta, se non riceve risposta entro 60 giorni (di solito così capita), oltre a segnalare il comportamento all’ISVAP per l’applicazione delle sanzioni del caso, può richiedere il ripristino della classe di merito esistente prima del sinistro e del relativo premio, nonchè il rimborso delle somme indebitamente corrisposte in seguito all’illegittimo declassamento.

DiRaffaele Boccia

Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa: i danni diversi da quelli derivanti da rca

 

Volevo sapere a chi rivolgermi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al furto della mia auto avvenuto qualche giorno fa ed assicurata con la Progress. Mi hanno detto che è fallita e che avrei perso ogni diritto. E’ vero? (Saverio A.)

Gentile signore, con Decreto Ministeriale del 29/03/2010 alla Progress Ass.ni è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami ed è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.). Il provvedimento è stato pubblicato in G.U. il 20 aprile 2010.

Una  volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito è tutelabile esclusivamente mediante accertamento in sede fallimentare. Deve, quindi, presentare istanza per entrare a far parte della massa dei creditori fallimentari.

Ricordo, poi, che l’art.169 del codice delle assicurazioni prevede espressamente che i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

Quindi, Lei avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del detto provvedimento, e cioè entro il 19 maggio 2010. Decorso questo termine, il contratto ha perso efficacia e non è più in alcun modo invocabile.

Diversa e più favorevole sorte riserva, invece, la richiamata disposizione ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, i cui effetti continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

In tale ultimo caso, infatti, in caso di sinistro, il risarcimento sarà dovuto dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, nelle forme e con i modi sempre disciplinati dal codice delle assicurazioni.

Per i sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione gli aventi diritto a capitali o indennizzi vengono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione (Art. 258, comma 4 del Codice delle Assicurazioni).

DiRaffaele Boccia

Risarcimento dovuto se il volo è cancellato o ritarda almeno tre ore

In tema di trasporto aereo, è piuttosto frequente il verificarsi di cancellazioni o ritardi nei voli.

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogando il regolamento(CEE) n. 295/91.

Vediamo cosa prevede il regolamento per questi casi, con particolare riferimento alla distinzione tra cancellazione e ritardo del volo, atteso che da essa dipende il riconoscimento o meno del diritto del passeggero al risarcimento dei danni (definita dal regolamento “compensazione pecuniaria”).

Ai sensi del regolamento, si intende per “cancellazione del volo” la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.

In caso di cancellazione del volo, il vettore, oltre a fornire pasti e bevande al passeggero coinvolto, assicurargli la sistemazione in albergo con il trasferimento e il diritto ad effettuare due telefonate (ovviamente tutto a titolo gratuito), deve offrirgli la scelta tra il rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto, tra un volo di ritorno al punto di partenza iniziale, tra un volo verso la destinazione finale non appena possibile o in una data di gradimento del passeggero.

Inoltre, il vettore deve riconoscere al passeggero la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, a meno che esso sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, ovvero, in caso di avvertimento in data più vicina alla partenza, gli sia stata offerto un volo alternativo.

La compensazione pecuniaria è pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nei precedenti casi.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Il vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

L’ipotesi del ritardo, invece, è disciplinata dall’art. 6 del regolamento n. 261/2004 e ricorre quando si può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto:

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3.500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.

In tali casi, il vettore aereo dovrà fornire le assistenze ed i servizi gratuiti (pasti e bevande, sistemazione e trasferimento in albergo, telefonate, rimborso del prezzo pieno) a seconda della prevedibile durata del ritardo.

Dunque, in caso di ritardo il regolamento non prevede il pagamento della cd. compensazione pecuniaria.

Ma, in relazione a fattispecie piuttosto ricorrenti nella pratica, si è posto un dubbio interpretativo: se un prolungato ritardo del volo debba essere considerato alla stregua di una cancellazione del volo.

La questione, come visto, non è di poco conto in quanto il regolamento n.261/2004 prevede espressamente il diritto alla compensazione solo in caso di cancellazione del volo.

Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, un volo è «ritardato», nell’accezione di cui all’art. 6 del regolamento n. 261/2004, se viene effettuato in conformità alla programmazione originariamente prevista e se l’orario di partenza effettivo viene ritardato rispetto all’orario di partenza previsto. In altre parole, il Giudice comunitario considera rilevante ai fini della determinazione del ritardo unicamente un differimento dell’orario di partenza previsto, dovendo gli altri elementi rimanere immutati.

Di conseguenza, da una prima analisi, emerge che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando comporta una partenza in conformità alla programmazione originariamente prevista.

Ciò considerato, quando i passeggeri si trovano su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere qualificato come «cancellato» solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto.

Quindi, in linea di principio, si può parlare di una cancellazione quando il volo inizialmente previsto e ritardato si riversa in un altro volo, ossia quando la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri di quest’ultimo si uniscono a quelli di un volo a sua volta programmato, indipendentemente dal volo per il quale i passeggeri in tal modo trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione.

Dunque, in linea di principio, non si può giungere alla conclusione che si è verificato un ritardo o una cancellazione di un volo in base all’indicazione d’un «ritardo» o d’una «cancellazione» apparsa sul tabellone elettronico dell’aeroporto o comunicata dal personale del vettore aereo. Allo stesso modo, in linea di principio, la circostanza che i passeggeri ritirino i bagagli o ottengano nuove carte d’imbarco non rappresenta un elemento decisivo. Tali circostanze, infatti, non sono collegate alle caratteristiche oggettive del volo in quanto tale. Esse possono essere imputabili ad errori di qualificazione o a fattori verificatisi nell’aeroporto coinvolto o, ancora, possono risultare necessarie in considerazione della durata dell’attesa e dell’esigenza, per i passeggeri coinvolti, di passare una notte in albergo.

Alla luce di quanto precede occorre concludere che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.

Nonostante queste deduzioni sembrerebbero condurre ad una facile conclusione in ordine alla esclusione della compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri di voli “ritardati”, la Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione, sentenza 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07), richiamandosi ai principi di parità di trattamento in situazioni analoghe e di accrescimento della tutela dei passeggeri del traffico aereo, finisce col conferire uguale dignità, sotto il profilo risarcitorio, al disagio subito dai passeggeri “ritardati” e quello dei passeggeri “cancellati”.

Il regolamento n. 261/2004, afferma infatti la Corte, mira a risarcire i danni in modo standardizzato ed immediato ed attraverso diverse forme di intervento oggetto di regimi relativi al negato imbarco, alla cancellazione e al ritardo prolungato di un volo.

Mediante tali interventi il regolamento intende rimediare, tra l’altro, al danno cagionato ai passeggeri interessati e rappresentato da una perdita di tempo che, considerato il suo carattere irreversibile, può essere risarcita unicamente con una compensazione pecuniaria.

Orbene, afferma la Corte, “è innegabile che tale danno viene patito sia dai passeggeri di voli cancellati sia dai passeggeri di voli ritardati qualora, prima di giungere a destinazione, subiscano un viaggio di durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo, e che essi si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004“.

Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all’aeroporto. Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell’inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall’altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all’ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un’analoga perdita di tempo.

In tale situazione, i passeggeri cui è offerto un volo alternativo hanno diritto alla compensazione pecuniaria quando il vettore non offre loro un volo alternativo che parte non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e raggiunge la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. A tali passeggeri viene così conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore.

Per contro, qualora ai passeggeri di voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito, all’occorrenza, un’analoga perdita di tempo, di tre ore o più, in occasione del loro viaggio.

Da queste premesse, poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente.

Pertanto, conclude la Corte, i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art.7 del regolamento quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

DiRaffaele Boccia

Chi è il consumatore

L’art.3 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206), riprendendo la definizione dell’art.1469 bis c.c., definisce il consumatore (o l’utente) come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

La questione ha rilievo anche sotto il profilo processuale, in quanto, riconoscendosi in capo ad un soggetto del rapporto contrattuale la qualifica di consumatore, risulterà applicabile, ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere la controversia, il cd. Foro del consumatore, corrispondente al giudice del luogo in cui l’utente ha la propria residenza o il proprio domicilio elettivo, ex art. 33, comma 2, lett. u), codice del consumo.

Per il passato la giurisprudenza di merito aveva fatto registrare alcune pronunce (Tribunale di Roma 20 ottobre 1999; Tribunale di Lucca 4 luglio 2000) secondo le quali poteva riconoscersi la qualifica di consumatore, ai fini dell’applicazione della disciplina favorevole prevista dalla normativa richiamata, anche al professionista o all’imprenditore per il quale la conclusione del contratto non era atto della professione come lo era per la sua controparte.

Si sosteneva, in buona sostanza, che i contratti al di fuori dell’oggetto dell’attività professionalmente svolta dalla persona fisica (ovvero non diretti a realizzarne in via immediata lo scopo), pur se ad essa strumentalmente collegati, erano riconducibili alla disciplina di favore prevista dal codice civile, consentendo l’applicazione delle garanzie da essa previste. Per esemplificare, si riconosceva la qualifica di consumatore al mediatore immobiliare che acquistava un computer con l’intenzione di destinarlo alla sua attività, in quanto detto contratto era estraneo a quello tipico dell’attività del mediatore (concludere contratti di vendita immobiliare); ovvero, che era consumatore l’avvocato che affidava ad un corriere una sua lettera diretta ad un cliente.

La giurisprudenza, attualmente, superati gli iniziali dubbi interpretativi, si è attestata su posizioni ormai consolidate.

La «tutela forte» di cui alla disciplina del codice del consumo spetta, innanzitutto, solo alle persone fisiche, quindi non alle società (la lettera della norma è chiara in questo senso).

Si è, inoltre, affermato che anche la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.

La natura di consumatore va riconosciuta anche al condominio che è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Il rapporto contrattuale instaurato dall’amministratore non vincola questo in quanto tale, ma i singoli condomini e l’amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz’altro considerati consumatori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, si applica la normativa in esame.

Invece, per «professionista» deve intendersi tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del «professionista» non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

Casistica

In quest’ottica la Cassazione (9 novembre 2006 n. 23892) ha ritenuto che non sia qualificabile come consumatore l’avvocato che sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all’esercizio della sua attività di professionista, in quanto stipulato allo scopo, strettamente connesso con la sua attività professionale, di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere esposto il professionista per lo svolgimento della sua attività.

Parimenti, deve escludersi la qualifica di consumatore, nell’ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, in capo ad un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l’esercizio della sua attività professionale (Cass. 22 maggio 2006 n. 11933); all’utente della prestazione sanitaria resa da una azienda ospedaliera pubblica con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Cassazione civile sez. III, 02 aprile 2009, n. 8093); al debitore esercente l’attività di impresa per un contratto di fideiussione prestato a suo favore e relativo a un debito collegato a tale attività (Cass. 13 giugno 2006 n. 13643); al commercialista che sottoscrive un contratto di fornitura di una banca dati giuridica in formato elettronico in presenza di elementi che comprovano che il contratto è stipulato nel quadro della sua attività professionale, ovvero una imprenditrice agricola nei confronti della compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi derivati dall’attività dell’azienda.