In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato.
E’ quanto ribadito da Cassazione civile , sez. II, 26 marzo 2010, n. 7300.
In effetti, il condomino, nell’ambito dei diritti che gli derivano dall’essere titolare di una quota della proprietà necessariamente indivisa, non può essere privato della propria legittimazione personale, sia attiva che passiva. Ciò risulta tanto più rilevante in tutti quei casi in cui, per inerzia dell’amministratore o dell’assemblea ovvero per necessità di promuovere un’azione d’urgenza, i diritti del Condominio potrebbero risultare non idoneamente tutelati. In questi casi, il singolo condomino potrà agire a tutela della cosa comune.
Dal punto di vista processuale, egli potrà anche intervenire nel giudizio già iniziato dall’amministratore ed eventualmente avvalersi dei mezzi di impugnazione onde evitare effetti pregiudizievoli di pronunce giudiziali contrarie al Condominio.