Archivio per Categoria Circolazione stradale

DiRaffaele Boccia

Danno da fermo tecnico: riconoscibile anche senza prova specifica

Tra i danni conseguenti ad un sinistro stradale, si annovera quello da fermo tecnico.

Si tratta del danno sofferto dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.

L’orientamento prevalente, registrato sia in sede di legittimità (Cassazione civile  sez. III,  27 gennaio 2010 n. 1688) che di merito (Tribunale  Bari  sez. III, 20 settembre 2010  n. 2842;  Tribunale  Roma  sez. XIII, 03 maggio 2010 n. 9653), è quello secondo cui “è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Sospensione della patente: permesso speciale per motivi di lavoro

Salve. Ieri mi è stata applicata la sospensione della patente per un’infrazione al codice della strada. La Polizia mi ha ritirato la patente dicendomi che mi arriverà la comunicazione della prefettura. Volevo sapere che tempi ci sono e se posso oppormi in qualche modo, considerando anche che l’auto è l’unico mezzo che mi consente di andare al lavoro (abito in una zona molto isolata). Grazie (Davide, email)

Gentile sig. Davide, il codice della strada prevede per alcuni tipi di violazioni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Per rispondere alle sue domande, posso dire che, a parte una contestazione di merito della violazione (lei non ritiene di aver commesso l’infrazione o ha delle scusanti) che va presentata con ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, ma i cui tempi sono sempre piuttosto lunghi e quindi non le eviterebbero gli effetti della sospensione, a meno di non chiedere, in via d’urgenza, che il Giudice disponga la provvisoria sospensione della sospensione (mi scusi l’inevitabile gioco di parole), il Prefetto ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione, con l’indicazione della durata della stessa.

Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (art.218, comma 2, codice della strada).

Pertanto, questo è il primo controllo da effettuare, perchè in mancanza dell’ordinanza del prefetto, può fare istanza alla prefettura per riavere subito la patente.

Venendo al secondo quesito, il legislatore ha tenuto in conto le particolari necessità di chi utilizzi l’auto per recarsi al lavoro ovvero per i lavoratori (madre o, in alternativa, padre) per l’assistenza ai minori con handicap, lo stesso art.218 c.d.s. consente a chi ha subito la sospensione della patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

Questo speciale permesso di guida non può essere concesso nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente  e per non più di una sola volta in costanza della sospensione.

Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Per chi abusi di questo speciale permesso di guida, utilizzandolo fuori dai limiti previsti  dall’ordinanza del prefetto, la legge è molto severa, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano, inoltre, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

DiRaffaele Boccia

Illegittima la comunicazione di detrazione dei punti se è ancora possibile l’impugnazione

Gentile avvocato, avevo proposto ricorso al Prefetto contro una multa per eccesso di velocità che mi irrogava anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il Prefetto mi ha rigettato il ricorso e, ancor prima che potessi impugnare l’ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace (i termini erano ancora in corso), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mi ha comunicato l’avvenuta decurtazione dei punti. Che posso fare? (Vincenzo C., email)

Salve. In un caso del tutto analogo al suo, la Cassazione (sez. un., 23 aprile 2010 n. 9691) ha precisato che, essendo la decurtazione dei punti una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, e quindi connessa all’esito del procedimento avente ad oggetto la contestazione principale, “deve ritenersi illegittimo il provvedimento recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione”.

Difatti, l’art.126 bis, comma 2, del Codice della strada espressamente subordina la decurtazione alla definizione della contestazione effettuata.

La contestazione, riguardante, come detto, la violazione principale (nel suo caso, l’eccesso di velocità), si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Nel suo caso, essendo ancora aperti i termini per il ricorso al giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, il provvedimento di decurtazione dei punti è certamente illegittimo e, impugnato, dovrà essere annullato.

DiRaffaele Boccia

Se mi aumenta il premio per un sinistro che non ho fatto

Gentile avvocato, nel recarmi a pagare il premio dell’auto, ho trovato, con mio grande sconcerto, un aumento rilevante ed un doppio declassamento.  Ho chiesto spiegazioni e l’agente mi riferisce che risulterebbe un sinistro a mio carico che non mi risulta e che è stato anche liquidato alla controparte. E’ una profonda ingiustizia. In vita mia non ho fatto mai incidenti. Mi dà un consiglio? (Carmela)

Gentile signora, lei può richiedere alla sua Assicurazione copia degli atti relativi al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni del sinistro che le risulta addebitato. Quindi, invii subito una lettera raccomandata alla sede legale della Compagnia, chiedendo chiarimenti in merito al sinistro liquidato ed evidenziando di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna di apertura di un sinistro in suo danno.

Infatti, le Compagnie assicuratrici, in caso di ricezione di una richiesta di risarcimento danni, sono tenute a notiziarne per iscritto il proprio assicurato chiedendo conferma o smentita del fatto. Solo in caso di ammissione di responsabilità del proprio assicurato (o di suo silenzio), infatti, possono provvedere a pagare. Laddove manchino comunicazioni scritte dell’Assicurazione, il sinistro addebitatole andrà senz’altro cancellato.

E’ il caso della cd. “mala gestio“, che ricorre quando la compagnia ha gestito in maniera non corretta la procedura di apertura e liquidazione del sinistro. In ipotesi, il sinistro non può essere addebitato neppure quando lo stesso è effettivamente avvenuto, e la compagnia ha risarcito i danni alla controparte omettendo di richiedere informazioni al suo assicurato. Si consideri, comunque, che l’assicurato ha sempre il dovere di denunciare ogni sinistro alla Compagnia entro tre giorni (termine previsto dal codice civile, ma non ritenuto perentorio).

Tornando alla nostra richiesta, se non riceve risposta entro 60 giorni (di solito così capita), oltre a segnalare il comportamento all’ISVAP per l’applicazione delle sanzioni del caso, può richiedere il ripristino della classe di merito esistente prima del sinistro e del relativo premio, nonchè il rimborso delle somme indebitamente corrisposte in seguito all’illegittimo declassamento.

DiRaffaele Boccia

Danni da cantiere stradale: chi risponde?

Secondo il più recente orientamento della Cassazione, nel caso di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, occorre distinguere:

a) se l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode;

b) se, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al comma 2 dell’art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 d. lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto (Cass. 16 maggio 2008 n. 12425; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383).

Cassazione civile sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4591