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DiRaffaele Boccia

Per i danni causati dall’incendio dell’auto in sosta risponde l’assicuratore

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lg. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

Cassazione civile  sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895

DiRaffaele Boccia

Chi tampona ha sempre torto

Riportiamo qui il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass., n. 3282/2006; Cass., n. 11444/98; Cass., n. 8917/95; Cass., n. 5672/90; Cass., n. 3343/90) in tema di tamponamento tra veicoli e responsabilità.

E’ pacifico il principio di diritto secondo cui, per il disposto dell’art. 149, comma 1, C.d.S. (T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285), sostanzialmente riproduttivo dell’art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (confr. Cass. civ. 21 settembre 2007, n. 19493).