Archivio per Categoria Assicurazioni

DiRaffaele Boccia

La FARO Assicurazioni è stata commissariata

Con provvedimento ISVAP n.ro. 2871 del 24 Gennaio 2011 la società FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A è stata Commissariata perchè posta in Amministrazione Straordinaria.

Il dott. Giovanni De Marco, ai sensi dell’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato nominato commissario straordinario per l’amministrazione di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli 1/3.

L’avv. Andrea Grosso, il dott. Alberto De Nigro e l’avv. Riccardo Szemere sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, componenti del comitato di sorveglianza di Faro – Compagnia di Assicurazioni e 2 Riassicurazioni s.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli 1/3.

L’Avv. Andrea Grosso è stato nominato presidente del comitato stesso.

L’Amministrazione Straordinaria (disciplinata dagli artt.231 e ss. del codice delle assicurazioni private) è il regime cui viene sottoposta l’impresa di assicurazioni a carico della quale sono state rilevate dall’I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) gravi irregolarità amministrative e gestionali.

L’Isvap nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l’amministrazione straordinaria al fine di risanare l’impresa o di porla in liquidazione coatta.

I commissari straordinari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Durante la fase di amministrazione straordinaria, che è una situazione eccezionale volta al risanamento dell’impresa e che può durare, salvo eccezionali proroghe, al massimo un anno, i contratti assicurativi restano, pertanto, normalmente in vigore.

N.B.: successivamente la Faro Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, come meglio descritto in questo post

DiRaffaele Boccia

Se mi aumenta il premio per un sinistro che non ho fatto

Gentile avvocato, nel recarmi a pagare il premio dell’auto, ho trovato, con mio grande sconcerto, un aumento rilevante ed un doppio declassamento.  Ho chiesto spiegazioni e l’agente mi riferisce che risulterebbe un sinistro a mio carico che non mi risulta e che è stato anche liquidato alla controparte. E’ una profonda ingiustizia. In vita mia non ho fatto mai incidenti. Mi dà un consiglio? (Carmela)

Gentile signora, lei può richiedere alla sua Assicurazione copia degli atti relativi al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni del sinistro che le risulta addebitato. Quindi, invii subito una lettera raccomandata alla sede legale della Compagnia, chiedendo chiarimenti in merito al sinistro liquidato ed evidenziando di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna di apertura di un sinistro in suo danno.

Infatti, le Compagnie assicuratrici, in caso di ricezione di una richiesta di risarcimento danni, sono tenute a notiziarne per iscritto il proprio assicurato chiedendo conferma o smentita del fatto. Solo in caso di ammissione di responsabilità del proprio assicurato (o di suo silenzio), infatti, possono provvedere a pagare. Laddove manchino comunicazioni scritte dell’Assicurazione, il sinistro addebitatole andrà senz’altro cancellato.

E’ il caso della cd. “mala gestio“, che ricorre quando la compagnia ha gestito in maniera non corretta la procedura di apertura e liquidazione del sinistro. In ipotesi, il sinistro non può essere addebitato neppure quando lo stesso è effettivamente avvenuto, e la compagnia ha risarcito i danni alla controparte omettendo di richiedere informazioni al suo assicurato. Si consideri, comunque, che l’assicurato ha sempre il dovere di denunciare ogni sinistro alla Compagnia entro tre giorni (termine previsto dal codice civile, ma non ritenuto perentorio).

Tornando alla nostra richiesta, se non riceve risposta entro 60 giorni (di solito così capita), oltre a segnalare il comportamento all’ISVAP per l’applicazione delle sanzioni del caso, può richiedere il ripristino della classe di merito esistente prima del sinistro e del relativo premio, nonchè il rimborso delle somme indebitamente corrisposte in seguito all’illegittimo declassamento.

DiRaffaele Boccia

Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa: i danni diversi da quelli derivanti da rca

 

Volevo sapere a chi rivolgermi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al furto della mia auto avvenuto qualche giorno fa ed assicurata con la Progress. Mi hanno detto che è fallita e che avrei perso ogni diritto. E’ vero? (Saverio A.)

Gentile signore, con Decreto Ministeriale del 29/03/2010 alla Progress Ass.ni è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami ed è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.). Il provvedimento è stato pubblicato in G.U. il 20 aprile 2010.

Una  volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito è tutelabile esclusivamente mediante accertamento in sede fallimentare. Deve, quindi, presentare istanza per entrare a far parte della massa dei creditori fallimentari.

Ricordo, poi, che l’art.169 del codice delle assicurazioni prevede espressamente che i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

Quindi, Lei avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del detto provvedimento, e cioè entro il 19 maggio 2010. Decorso questo termine, il contratto ha perso efficacia e non è più in alcun modo invocabile.

Diversa e più favorevole sorte riserva, invece, la richiamata disposizione ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, i cui effetti continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

In tale ultimo caso, infatti, in caso di sinistro, il risarcimento sarà dovuto dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, nelle forme e con i modi sempre disciplinati dal codice delle assicurazioni.

Per i sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione gli aventi diritto a capitali o indennizzi vengono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione (Art. 258, comma 4 del Codice delle Assicurazioni).

DiRaffaele Boccia

Ecco come eseguire una retromarcia

Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell’autovettura che pone in essere una manovra di retromarcia (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un’area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante (ad esempio, mediante l’utilizzo degli specchietti retrovisori), che la medesima manovra non venga a interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione.

Stante l’anormalità del procedere in senso inverso, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato risulta precluso al conducente, egli dovrà avvalersi dell’aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.

Peraltro, ove si riscontri che una tale manovra non sia possibile, questa non deve essere effettuata, ma rimandata ad altro momento.

Laddove resti provato il mancato ossequio del conducente alle predette regole di prudenza, sussiste il diritto di chi risulti danneggiato dalla manovra imprudente al risarcimento del pregiudizio subito.

DiRaffaele Boccia

Il pedone non ha sempre ragione

Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Cassazione civile sez. III  11 Giugno 2010 n. 14064

La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cassazione Civile sez. III  29 settembre 2006 n. 21249

Dunque, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.