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DiRaffaele Boccia

La proposta del CNF sul problema dell’improcedibilità di massa

Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010
Consiglio Nazionale Forense
Presso Ministero della Giustizia
COMUNICATO STAMPA

Opposizione a decreti ingiuntivi: Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa
Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)

Roma 14/10/2010. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per “disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre 2010).
La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.
Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.
La prima, come spiega il Cnf, “ mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l’’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpc”.
La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.
Il documento messo a punto dal Cnf rileva come “la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.
Le conseguenze dell’ applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz’altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale”.
Tuttavia, rileva il Cnf, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino (ndr sentenza 11.10.2010), Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese (ndr sentenza 08.10.2010) ha applicato il principio deltempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.

DiRaffaele Boccia

L’Equitalia non può iscrivere ipoteca se il debitore è ammesso alla dilazione del pagamento

È illegittima l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, eseguita subito dopo aver concesso la dilazione del pagamento del debito iscritto a ruolo a norma dell’art. 19 dello stesso Decreto, così come modificato dall’art. 83 comma 23, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dal momento che tale disposizione, nel regolare la rateazione, non prevede alcuna garanzia a favore del Concessionario della riscossione e, piuttosto, con detta novella del 2008 è stata espressamente abrogata quella parte del comma 1 dell’articolo 19 che subordinava la concessione della rateazione alla prestazione di garanzia fideiussoria o ipotecaria proprio al fine di accrescere le capacità di pagamento dei contribuenti; sì che è di tutta evidenza che il legislatore ha voluto escludere qualunque forma di garanzia a sostegno della rateazione, affidando la tutela della ragioni creditorie dell’Amministrazione Finanziaria alla valutazione della sussistenza delle condizioni soggettive del debitore necessarie per concedere la rateazione (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare – ISEE – ed altri indicatori – liquidità, alfa, – normativamente previsti), come del resto conferma persino lo stesso Agente della riscossione – Equitalia E. TR. – Spa, nella direttiva n. 12 del 2008, laddove afferma che «al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973».

Comm. trib. prov.le Bari sez. IV , sentenza  9 marzo 2010  n. 56

DiRaffaele Boccia

Anche il Tribunale di Torino sui termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Diamo conto di altra recente pronuncia in materia di termini per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

Tribunale di Torino – Ordinanza del 11-10-2010 (est. dott. Liberati)


Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” –  Cd. Overruling – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Remissione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini)

DiRaffaele Boccia

Guida alla separazione e al divorzio

Oggi vi segnalo il libro del collega Tiziano Solignani, uscito il 16 settembre scorso per Vallardi, “Guida alla separazione e al divorzio. Con tanti consigli preventivi per non arrivarci mai“.

E’ un testo molto chiaro e lineare che ha il merito di fare una ricognizione estesa della materia, abbracciando sia le situazioni in cui la coppia è unita in matrimonio, sia quelle in cui si ha mera convivenza.

E’ un testo utile, oltre che alle persone comuni, per le quali il lavoro è stato espressamente pensato, anche ai molti avvocati che affrontano saltuariamente il diritto di famiglia.

Naturalmente il libro è aggiornatissimo; è citata anche la sentenza di  della Cassazione, emessa nel mese di luglio, in materia di regolamentazione della casa familiare in caso di comodato.

L’autore ha anche allestito un sito dedicato al libro, con notizie e indicazioni su dove è possibile acquistarlo, con possibilità di scaricare o visualizzare il sommario per avere un’idea degli argomenti trattati; è possibile anche guardare una video intervista in cui l’autore parla del suo lavoro. Il sito viene aggiornato anche più volte al giorno.

Purtroppo il testo non è ancora disponibile in formato elettronico ma a quanto pare potrebbe esserlo nel 2011, anche se la situazione al riguardo è ancora molto incerta.