i miei articoli

DiRaffaele Boccia

Le dodici regole morali dell’avvocato

1. – Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscìenza e pel decoro.

2. – Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.

3. – Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta all’avvocato l’obbligo
della restituzione.

4. – Le cause dei clienti si devono trattare con quell’lmpegno con cui si trattano le cause proprie.

5. – E’ necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.

6. – La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

7. – L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.

8. – Non é lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori a’ suoi talenti, alle sue forze, e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.

9. – La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.

10. – Un avvocato che perde una causa per sua negligenza, si carica dell’obbligazione di rifar tutti i danni al suo cliente.

11. – Nel difender le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.

12. – I requisiti di un avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.

S. Alfonso Maria de’ Liguori

DiRaffaele Boccia

Mediazione, è quasi l’ora

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 relativo alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio (sarà condizione di procedibilità all’azione giudiziaria) in materia di:

condominio;

diritti reali;

divisione;

successioni ereditarie;

patti di famiglia;

locazione;

comodato;

affitto di aziende;

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche nelle materie per cui la mediazione non è prevista come obbligatoria dalla legge, le parti possono ricorrervi. La conciliazione, infatti, non preclude affatto il ricorso al sistema giudiziale, ma si affianca ad esso come sua alternativa, risparmiando sui tempi e i costi della giustizia ordinaria e non vincolando le parti ad aspetti formali e burocratici.

Possono essere oggetto di conciliazione anche le controversie già pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Nella conciliazione le parti, per l’intera durata del procedimento, hanno il controllo della controversia, stabilendo insieme, se intendono pervenire alla risoluzione della lite, il contenuto dell’accordo di conciliazione, che ha la natura di un vero e proprio contratto

La conciliazione presenta notevoli vantaggi, rispetto al giudizio ordinario:

  • VOLONTARIETA’
    Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia.
  • RAPIDITA’
    Una procedura di conciliazione ha una durata non superiore ai quattro mesi.
  • ECONOMICITA’
    I costi sono contenuti e predeterminati.
  • RISERVATEZZA
    Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.
  • PROFESSIONALITA’ E TERZIETA’
    Il conciliatore è un soggetto specializzato in tecniche di conciliazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.

Inoltre, per incentivare le parti a ricorrere a questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie, la legge riconosce delle agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

DiRaffaele Boccia

Ecco come eseguire una retromarcia

Le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale esigono che il conducente dell’autovettura che pone in essere una manovra di retromarcia (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un’area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante (ad esempio, mediante l’utilizzo degli specchietti retrovisori), che la medesima manovra non venga a interferire con la direttrice di marcia di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione.

Stante l’anormalità del procedere in senso inverso, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato risulta precluso al conducente, egli dovrà avvalersi dell’aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.

Peraltro, ove si riscontri che una tale manovra non sia possibile, questa non deve essere effettuata, ma rimandata ad altro momento.

Laddove resti provato il mancato ossequio del conducente alle predette regole di prudenza, sussiste il diritto di chi risulti danneggiato dalla manovra imprudente al risarcimento del pregiudizio subito.

DiRaffaele Boccia

Chi sono i legittimari

La sorella di mio nonno è tornata a vivere in Italia dal Venezuela dopo aver perso il marito e l’unica figlia. E’ molto anziana e non intende fare testamento. Volevo sapere quale è la quota di legittima che spetterebbe a mio nonno, unico fratello sopravvissuto.  Maria Pia

Gentile signora, suo nonno non ha diritto ad alcuna quota, in quanto la legge non riconosce ai collaterali (quali sono fratelli e sorelle) la qualità di legittimario.

A mente dell’art.536 c.c. i legittimari, cioè le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono il coniuge, i figli legittimi, quelli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Dunque, nel caso prospettato, non esistono legittimari e sua zia, che immagino non abbia genitori in vita, potrebbe disporre delle sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere liberamente, senza vincoli e senza temere di intaccare i diritti (la quota) di suo nonno.

Se, invece, come mi accenna nella sua lettera, la zia non intende fare testamento, in tal caso soccorreranno le regole previste per la successione legittima, e quindi suo nonno, che a quanto pare è l’unico collaterale ancora in vita, ne sarà unico erede.

DiRaffaele Boccia

Agevolazioni per chi ristruttura: a chi spettano in caso di donazione dell’immobile

Buongiorno, le sto scrivendo perché ho ricevuto in donazione da mia madre una casa che è stata ristrutturata anni fa. Fino ad oggi mia madre sul suo modello 730 si è detratta una quota di queste spese e il mio dubbio è se le quote che rimangono dovrà continuare a portasele lei oppure posso detrarle io. Grazie per l’eventuale risposta che vorrà darmi. Michele

Gentile signor Michele, l’agevolazione a cui lei si riferisce è prevista dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (e sue successive modifiche) e consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef relativa all’anno in cui sono state pagate le spese, il 36% o il 41% (secondo il periodo) del costo sostenuto per interventi di ristrutturazione, e spetta entro valori massimi di spesa che sono variati nel corso degli anni. I beneficiari dell’agevolazione, se soggetti passivi Irpef, sono i possessori e i detentori dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato.

I beneficiari dell’agevolazione possono variare nel corso del tempo necessario per utilizzare interamente le detrazioni per i seguenti motivi: 1) vendita dell’immobile ristrutturato; 2) eredità dell’immobile ristrutturato; 3) donazione dell’immobile ristrutturato.

Nel caso da lei prospettato, e cioè la donazione da sua madre dell’abitazione ristrutturata, le detrazioni che sono ancora da usufruirsi si trasferiscono al donatario solo nel caso in cui le spese di recupero edilizio sono state sostenute dal donante (sua madre) in qualità di possessore.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute da un detentore (inquilino, comodatario) o da un familiare convivente, il diritto alle detrazioni rimane a questi ultimi.

In tutti i casi di variazione del beneficiario è fondamentale e assolutamente necessario che il soggetto che subentra nelle agevolazioni, nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi in cui utilizzerà la detrazione, indichi il codice fiscale di colui che a suo tempo ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Questo è l’unico modo in cui l’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema dell’Anagrafe Tributaria sarà in grado di collegare la posizione del subentrante (numero delle rate e importi ancora da utilizzare) a quella del suo predecessore (numero delle rate ed importi già utilizzati).