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DiRaffaele Boccia

Il termine per pagare l’imposta di registro per la risoluzione della locazione

Se disdico il contratto di locazione, quanto tempo ho per pagare l’imposta per la risoluzione? (Biagio, email)

L’articolo 28 del dpr 131/86 recita pressappoco così…la risoluzione del contratto è soggetta a imposta fissa quando: (ipotesi 1) dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto (1456 c.c.); (ipotesi 2) è decisa consensualmente dalle parti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di conclusione del contratto.

In ogni altro caso di risoluzione (ipotesi 3) diverso da quello che dipende da clausola o condizione risolutiva e quello di risoluzione consensuale) il relativo atto è comunque soggetto ad imposta fissa.

Qualora sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta di registro nella misura: (1) dello 0.5% se il pagamento è contestuale all’evento risolutivo; (2) del 3% se il pagamento è differito ed assume quindi la natura di un’autonoma disposizione patrimoniale.

E fino a qui abbiamo stabilito l’imposta dovuta (che per le locazioni di immobili è pari a 67 euro)…ci resta il termine…cioè quando si devono versare questi 67 euro?

L’articolo 17 del dpr 131/86 stabilisce che per la cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione e affitto di beni immobili sul territorio dello stato l’imposta dovuta per la registrazione deve essere liquidata e assolta dalle parti entro 30 giorni (la data di partenza è dunque quella da cui ha effetto la risoluzione).

L’attestato di versamento deve essere presentato all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario nel termine di 20 giorni dal pagamento della risoluzione. Va bene anche spedirlo con raccomandata, che ha data certa.

Quando la locazione si protrae dopo la naturale scadenza del contratto questo può accadere: (a) senza la volontà del locatore; (b) col consenso tacito del locatore e del locatario, (c) indennità corrisposte in assenza di contratto (cosiddetto contratto in nero).

Nel primo caso, se il locatario corrisponde indennità senza titolo queste sono soggette ad imposta di registro pari al 3% dell’ammontare ricevuto da versarsi entro 20 giorni dal ricevimento (non scatta in questo caso il termine agevolativo dei 30 giorni proprio delle locazioni in quanto non trattasi giuridicamente di locazione).

Nel secondo e nel terzo caso le somme corrisposte sono assimilate a canoni di locazione e scontano l’imposta nella misura del 2% del canone annuo (anche se poi la durata è inferiore all’anno) da versarsi entro 30 giorni dall’inizio di questa “nuova locazione”.

DiRaffaele Boccia

Il pagamento all’agente di commercio senza autorizzazione non libera

Buongiorno. Sono titolare di una piccola ditta e ho acquistato, tramite un agente di commercio, della merce. Al momento del pagamento, l’agente mi ha chiesto di eseguire un bonifico a suo favore, applicandomi anche uno sconto. Dopo parecchi mesi, mi arriva una lettera della società venditrice che richiede il pagamento della fattura. Ho chiamato per chiarire, ma la società venditrice mi risponde che l’agente non aveva alcun potere di incassare e che devo pagare direttamente a loro. L’agente è divenuto irreperibile. Possibile che devo pagare due volte? (Victor, email)

Salve. Il pagamento effettuato nelle mani dell’agente libera l’acquirente solo a determinate condizioni.

In particolare, l’agente, che in generale non ha il potere di riscuotere i crediti (art.1744 c.c.), dovrebbe avere una specifica autorizzazione in tal senso dal venditore. E’ buona regola, dunque, prima di procedere al pagamento in favore del cd. “rappresentante”, accertarsi che egli abbia questo potere, magari, nel caso in cui l’agente non possa documentarlo, chiedendo al venditore di metterlo per iscritto (anche con fax).

Pagare direttamente all’agente è cosa da evitare, in quanto ci si espone al rischio di un doppio pagamento. Lei avrebbe potuto liberarsi consegnandogli un assegno non trasferibile all’ordine della venditrice, mentre accreditargli la somma sul suo personale conto corrente non la libera dall’obbligazione.

Inoltre, l’agente, seppure autorizzato a riscuotere, non può mai concedere scontri (nè dilazioni), che vanno concordati sempre col venditore.

Altro discorso è presentare una querela nei confronti dell’agente, in quanto nella sua condotta è ravvisabile senz’altro una truffa in suo danno.

DiRaffaele Boccia

La quota di riserva non si accresce se taluno dei legittimari non esercita l’azione di riduzione

Ai fini dell’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Il mancato esercizio dell’azione di riduzione (per rinuncia o per prescrizione) da parte di alcuni dei legittimari non determina l’aumento delle quote di legittima spettanti agli altri legittimari, poiché per l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria è necessario fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione.

Così la Cassazione a Sezioni Unite (n. 13524 del 12 giugno 2006) – che compie un “giro di boa” rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale – in ordine al ricorso di un discendente che chiedeva, a causa del mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte di un altro legittimario della stessa categoria, l’accrescimento della quota teorica di riserva.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che:

– l’art. 522 c.c. non possa essere applicato analogicamente alla successione necessaria dal momento che verrebbe a mancare il presupposto logico dell’accrescimento, cioè la chiamata ereditaria;

– il dato letterale delle norme in tema di successione necessaria indica, con tutta evidenza, che, ai fini del calcolo della quota di riserva, si deve fare riferimento alla situazione cristallizzata al momento dell’apertura della successione;

– l’art.537 c.c., che dispone la riserva a favore dei legittimari, parla di figli e non di eredi accettanti..

L’ininfluenza sulla quota di riserva della rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario non comporta – secondo i giudici della S.C. – alcuna incertezza sul destino dei beni ereditari dal momento che questi saranno conservati dagli eredi, dai donatari o dai legatari in misura maggiore rispetto a quella di cui poteva disporre il de cuius.

Nella successione necessaria, il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest’ultimo.

Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall’altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l’azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest’ultimo avrebbe potuto disporre.

La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l’adesione alla diversa tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.

Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 (“se il genitore lascia”), 538 c.c., comma 1 (“se chi muore non lascia”), 542 c.c., comma 1 (“se chi muore lascia”), 542 c.c., comma 2 (“quando chi muore lascia”), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.

Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima.

La tesi precedente, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest’ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può disporre in favore di terzi. E’ evidente che l’esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all’apertura della successione, in funzione del numero di legittimar che dovessero esperire l’azione di riduzione.

I precedenti orientamenti in giurisprudenza e dottrina

Le precedenti pronunce della S.C. sugli effetti della rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario sulla quota di riserva, seguivano linee interpretative diverse:
– le prime, più risalenti nel tempo, affermano che in caso di pluralità di legittimari (nell’ambito della stessa categoria) ciascuno di loro abbia diritto ad una frazione della quota di riserva e non all’intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri non facessero valere il loro diritto (Cass. nn. 3500/75 e 5611/78);
– la seconde, alla luce dell’applicazione in via analogica alla successione necessaria degli artt. 521 e 522 c.c., sostengono che la quota di riserva si “espanda” nelle ipotesi di mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, poiché “a norma dell’art. 521 c.c. la rinunzia all’eredità è retroattiva nel senso che l’erede rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità…”. Il calcolo della quota di riserva deve essere effettuato sulla base del numero dei legittimari che concretamente concorrono nella ripartizione dell’asse ereditario, senza “far riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, dal momento che tale situazione è destinata a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto retroattivo” (cfr. Cass. nn. 949/62, 3888/76, 2434/87 e 1529/95).

La dottrina, a sua volta, riteneva che la disciplina prevista all’art. 521 c.c. fosse applicabile analogicamente alla successione necessaria e che, pertanto, il legittimario che rinuncia all’eredità o che rinuncia ad agire in riduzione perde la sua qualifica e, divenendo un estraneo alla successione necessaria, non può far numero per il calcolo della quota riservata.

Altra dottrina, convinta che la successione legittima e quella necessaria siano due specie dello stesso genere, sosteneva che l’art. 522 c.c. fosse applicabile anche alla successione necessaria e che, pertanto, la rinuncia del legittimario comportasse l’espansione della quota di riserva.

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per familiari a carico: la coppia di fatto

Il caso: Famiglia di fatto. Figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Separazione dei genitori. Figlio minore convivente con la madre. Affido esclusivo (di fatto). NESSUN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE (nè scrittura privata). Corresponsione da parte del padre di un contributo mensile per il mantenimento del figlio. Dichiarazione della madre ai fini IRPEF figlio a carico al 100% . Dichiarazione figlio a carico al 50% del padre (mai concordata e tantomeno comunicata). Sanzione alla madre da parte dell’Agenzia delle Entrate perchè lo stesso familiare risulta fiscalmente a carico di altro soggetto. Che fare????? Grazie (Ennio, email)

Salve. Se non c’è provvedimento giudiziale di separazione (e nel suo caso non puó esserci, trattandosi di coppia di fatto) ovvero accordo tra i genitori che preveda diversamente, la detrazione spetta a ciascun genitore nella misura del 50%.

Ricordiamo che i genitori possono decidere di accordare l’intera detrazione a carico di quello tra essi col reddito più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito più basso. Altra cosa sono le spese detraibili (quali, ad esempio, le spese mediche), che la madre ha sostenuto per il figlio. In tal caso, puó detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta.

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DiRaffaele Boccia

Illegittima la comunicazione di detrazione dei punti se è ancora possibile l’impugnazione

Gentile avvocato, avevo proposto ricorso al Prefetto contro una multa per eccesso di velocità che mi irrogava anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il Prefetto mi ha rigettato il ricorso e, ancor prima che potessi impugnare l’ordinanza-ingiunzione innanzi al Giudice di Pace (i termini erano ancora in corso), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mi ha comunicato l’avvenuta decurtazione dei punti. Che posso fare? (Vincenzo C., email)

Salve. In un caso del tutto analogo al suo, la Cassazione (sez. un., 23 aprile 2010 n. 9691) ha precisato che, essendo la decurtazione dei punti una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, e quindi connessa all’esito del procedimento avente ad oggetto la contestazione principale, “deve ritenersi illegittimo il provvedimento recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione”.

Difatti, l’art.126 bis, comma 2, del Codice della strada espressamente subordina la decurtazione alla definizione della contestazione effettuata.

La contestazione, riguardante, come detto, la violazione principale (nel suo caso, l’eccesso di velocità), si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Nel suo caso, essendo ancora aperti i termini per il ricorso al giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, il provvedimento di decurtazione dei punti è certamente illegittimo e, impugnato, dovrà essere annullato.