La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 2, ordinanza 12 maggio – 22 giugno 2017, n.15547, torna sulla ricorrente questione del soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali, in caso sia intervenuta la cessione dell’unità immobiliare tra la data di approvazione della spesa e quella di ripartizione della stessa.
Dovendosi individuare, ai fini dell’applicazione dell’art. 63, comma 4, disp. att. c.c., quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6 – 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Leggi tutto