Archivio degli autori Raffaele Boccia

DiRaffaele Boccia

INPDAP: sulla reversibilità spetta la IIS intera e la tredicesima mensilità

Chi percepisce dall’INPDAP una pensione ordinaria di reversibilità, e svolge ancora attività lavorativa (sia pubblica che privata) ovvero gode di due pensioni, ha diritto a vedersi corrispondere la tredicesima mensilità e l’indennità integrativa speciale in misura intera.

Si ha, altresì, diritto agli arretrati fino a cinque anni precedenti la richiesta, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

In tema di tredicesima, leggi anche questo

Per sapere se avete diritto o per qualsiasi altra informazione sulla vostra pensione, basta inviare una mail cliccando qui

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Mediaset Premium Easy Pay e la tessera non inviata

Ho ricevuto diverse segnalazioni da clienti Mediaset Premium i quali lamentano il mancato invio della nuova tessera in sostituzione di quella scaduta il 30 giugno scorso. Il problema comincia a diventare pressante con l’approssimarsi dei principali eventi calcistici.

In effetti, ho provato personalmente a contattare il call-center e, come già anticipato dai clienti insoddisfatti, la risposta è che la tessera nuova risulterebbe inviata ma non recapitata. A chi chiama viene assicurato che si provvederà ad un nuovo invio entro sette giorni. Tuttavia, nessuna scheda è stata ancora consegnata.

Consiglio, dunque, di spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (RTI S.p.A., Casella Postale 101, 20052 Monza (MI) invitando Mediaset all’invio entrerà 5 giorni, riservandosi il diritto al risarcimento dei danni. Infatti, in tutti i casi posti alla mia attenzione, Mediaset continua ad incassare il canone mensile (trattasi dell’offerta Easy Pay) con addebito in conto corrente.

Premesso che nel frattempo si ha il diritto di sospendere i pagamenti (a chi è inadempiente non si deve adempiere, dicevano i latini), decorso inutilmente detto termine, bisognerà ricorrere alle procedure previste dalla delibera 173/07/CONS (“procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti”) innanzi al Co.re.com. o, nelle regioni in cui manca, alla camera di Commercio. Il modulo è scaricabile dal sito dell’AGCOM (clicca qui).

Se decorrono 30 giorni senza essere convocati per il tentativo di conciliazione, si potrà iniziare un giudizio, nel quale richiedere l’adempimento ed il risarcimento dei danni (che potrebbe essere quantificato con il costo affrontato per l’acquisto di un diverso servizio per accedere agli stessi contenuti offerti da Easy Pay).

A mio parere non conviene chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, perchè risolvendo il contratto e volendo ancora usufruire dei servizi “calcio” di Mediaset Premium, occorrerà stipularne uno nuovo ed accedere ad una nuova offerta, che, attualmente, prevede un canone maggiore di quella di Easy Pay.

DiRaffaele Boccia

posso incassare l’assegno postdatato?

Salve, due anni fa prestai una importante somma ad un amico che doveva far fronte ad una momentanea difficoltà economica. A garanzia di questo prestito, nonostante la reciproca fiducia, egli insistette a farmi un suo assegno su cui appose la data del 30.12.2010, assicurandomi la restituzione appena risolto il problema. Sono passati quasi due anni, so che ha risolto i suoi problemi, tuttavia tarda a restituirmi i soldi accampando banali scuse che hanno finito per deteriorare i nostri rapporti. Un amico mi ha detto che posso incassare subito l’assegno, ma temo di passare dalla ragione al torto.

 

In effetti il suo amico ha ragione. La postdatazione dell’assegno, che è una pratica molto diffusa nei rapporti commerciali, così come il patto con cui emittente e beneficiario convengono di attribuire all’assegno una semplice funzione di garanzia, non viziano in alcun modo il titolo, tanto è vero che la legge consente al prenditore di esigere immediatamente il pagamento: l’art.31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n.1736 (cd. Legge sugli assegni) prevede, infatti, che l’assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo “pagabile nel giorno di presentazione” (in questo senso, si è espressa più volte la Cassazione: 25 maggio 2001, n.7135; 30 maggio 1996, n.5039; 11 maggio 1991, n.5278).

La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo, che ricorre spesso per indurre a futuri adempimenti, comportano solo la nullità del patto anzidetto (per contrarietà a norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. richiamato), e deve ritenersi che, in tal caso, non diversamente da quello dell’assegno regolarmente datato, il titolo corrisponda ad una promessa di pagamento (art.1988 c.c.). Numerose le sentenze in merito: Tribunale di Nola, sez.II, 30 ottobre 2007; Tribunale Torino, sez. VIII; Pretura di Salerno, 19 luglio 1999; Cassazione civile, sez.I, 16 novembre 1990, n.11100.

Da quanto sopra detto consegue che:
a) la postdatazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono la nullità dell’assegno stesso, ma comportano solo la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito;
b) l’assegno bancario postdatato, come quello privo di data ovvero quello emesso con funzione di garanzia, devono ritenersi venuti ad esistenza come titoli di credito e mezzi di pagamento al momento stesso della loro emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (in questo caso, lei).

Quindi, per rispondere al suo quesito, il titolo di cui lei è in possesso è pienamente efficace, e vale come promessa di pagamento, con conseguente obbligo per il suo amico di corrispondere subito le somme in esso indicate. Può, dunque, versare l’assegno per l’incasso senza alcun timore.

DiRaffaele Boccia

se il Condominio pretende spese deliberate quando ancora non ero proprietario

nel 2009 ho acquistato due appartamenti in un condominio. All’assemblea tenutasi lo scorso mese di aprile viene deliberata una spesa per corrispondere gli onorari ai legali per un giudizio iniziato dieci anni prima da un condomino, che aveva subito un piccolo danno per la rottura di un tubo condominiale. L’Amministratore mi dice che la relativa spesa era stata approvata nel 1999, ma insiste nel ritenere che debba farmene carico io e non il vecchio proprietario. Sulla base delle tabelle millesimali, si tratterebbe di un importo considerevole. (Michele, email)

Gentile Signore, il suo caso è previsto e disciplinato dall’art.63, comma 2, disposizioni attuative del codice civile, il quale stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.

In base al tenore di questa norma, dunque, Lei è certamente obbligato al pagamento dei contributi per l’anno 2010 (anno in corso) e per l’anno 2009 (anno precedente), non certo per quelli degli anni precedenti.

In relazione all’art.63, comma 2, disp. att. c.c., la Giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, la quale è invece diretta soltanto a rendere liquido un debito che preesiste. (Cass. sez. II civile, sentenza n.15288 del 21 luglio 2005; Cass. sez. II civile, sentenza n.6323 del 18 aprile 2003; Cass. sez. II civile, sentenza n.7844 dell’11 giugno 2001; Cass. sent. n. 9366 del 26 ottobre 1996).

La Giurisprudenza, dunque, identifica il momento d’insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali, al fine dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento, nell’adozione della delibera assembleare che aveva approvato la spesa (nel suo caso, quelle del 1999), e considera la successiva deliberazione di ripartizione delle stesse uno strumento volto a rendere liquido un debito preesistente.

Si consideri, infatti, che la delibera di ripartizione può anche mancare ed è superflua ove, come nel caso in esame, esistano le tabelle millesimali, per cui l’individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione matematica.

Le consiglio, dunque, di non pagare e, nel caso in cui l’Amministratore metta in esecuzione la delibera in Suo danno, di rivolgersi ad un legale.

DiRaffaele Boccia

il serbatoio nel sottoscala comune

Uno dei condomini, da quando ha acquistato (circa 4 anni fa), ha installato un serbatoio nel sottoscala affermando di averne avuto autorizzazione dal costruttore. Ora il serbatorio sta arrecando danni a causa di infiltrazioni e la questione è di nuovo venuta a galla. Lui ha esibito il titolo di proprietà in cui si legge che il sottoscala gli viene concesso in comodato d’uso. In nessuno dei titoli degli altri condomini c’è scritto nulla in merito, eppure il costruttore negli altri atti ha tenuto a precisare di riservarsi l’uso esclusivo del lastrico solare e il diritto di mantenere nella corte un serbatorio del gas. Come dobbiamo comportarci? (Marilena, email)

Secondo la regola generale, tutto ciò che non risulta essere di proprietà individuale, si presume comune.

Pertanto, se dal titolo di proprietà (o dal regolamento condominiale, se esistente) non emerge la volontà del costruttore di riservarsi la proprietà del sottoscala, quest’ultimo deve ritenersi condominiale (di proprietà comune) e come tale il vecchio proprietario non poteva concederlo in comodato d’uso ad uno solo dei condomini.

Tale potere sarebbe spettato solo al Condominio. Il consiglio, quindi, è quello di contestare per iscritto al proprietario del serbatoio sia i danni arrecati dalle infiltrazioni, sia, in maniera esplicita, a nome di tutti i condomini, il fatto che egli abbia occupato col serbatoio un’area condominiale, per evitare il rischio che possa usucapire la zona stessa, diventandone così unico proprietario.