Archivio degli autori Raffaele Boccia

DiRaffaele Boccia

Separazione coniugale: a chi è assegnata la casa in mancanza di figli?

Salve. Io e mio marito intendiamo separarci consensualmente. Non abbiamo figli e siamo entrambi autonomi dal punto di vista economico. A chi spetta la casa coniugale, che è di proprietà comune? Grazie (Loredana)

La risposta è: dovete deciderlo voi.

Infatti, nel caso in cui la casa coniugale sia in comproprietà dei coniugi e non ci siano figli (lo stesso vale in presenza di figli autosufficienti economicamente e che vivano da soli), il giudice non può decidere in merito alle diverse autonome domande di assegnazione, stante lo scopo dell’assegnazione, che è quello di garantire ai figli una certà stabilità continuando a vivere nella casa familiare.

In mancanza di accordo tra i coniugi, gli stessi potranno chiedere la divisione dell’immobile dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all’altro coniuge o comunque figli con quest’ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge.

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Dal Tribunale di Varese una prima sentenza “salva-opposizioni”

Cambiare le regole del gioco a partita già iniziata è contrario all’esigenza di certezza del diritto ed all’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni e l’ordinamento civile italiano, rafforzando nel tempo l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, ha inteso perseguire l’obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

E’ quanto in sostanza afferma il Tribunale di Varese (sentenza 8 ottobre 2010 – la leggi qui per esteso) per escludere la retroattività del nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella sentenza si afferma, con ampi richiami al Common Law, che, in caso di cd. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio.

Pertanto viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Leggi anche la successiva sentenza del Tribunale di Torino QUI

DiRaffaele Boccia

Sotto gli 8.000 euro il Concessionario non può nemmeno iscrivere ipoteca

In parecchi casi il Concessionario del servizio di riscossione (Equitalia) ha proceduto ad iscrivere ipoteca per importi anche di poche migliaia di euro.

Infatti, al di sotto degli ottomila euro l’Agente di riscossione trovava nella legge (Dpr 602/73) il limite di non poter procedere all’espropriazione immobiliare, ma non quello di iscrivere ipoteca sull’immobile del cittadino debitore. Il che significava trovarsi un odioso vincolo sulla casa per debiti verso lo Stato a volte davvero irrisori.

Recentemente, recependo un indirizzo che si faceva sempre più comune in giurisprudenza, secondo il quale il detto limite doveva intendersi esteso anche alla possibilità di iscrivere ipoteca, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4077 ha aperto definitivamente le porte all’introduzione nel nostro ordinamento della norma che ha vietato all’agente della riscossione anche la sola iscrizione ipotecaria per debiti inferiori agli 8.000,00 euro.

Si è rilevato, infatti, che l’ipoteca, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non superava il detto importo.

 

La norma

Art. 3, comma 2-ter, D.l. 25 marzo 2010, n. 43 (Decreto incentivi 2010), convertito in l. 22 maggio 2010, n. 73

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

DiRaffaele Boccia

Il pedone non ha sempre ragione

Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Cassazione civile sez. III  11 Giugno 2010 n. 14064

La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cassazione Civile sez. III  29 settembre 2006 n. 21249

Dunque, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

DiRaffaele Boccia

Ho diritto al rimborso dell’imposta di registro se l’inquilino muore?

Gentile Avvocato, il mio inquilino è deceduto da qualche giorno. Appena il mese prima avevo pagato la tassa di registro per l’anno in corso. Mi chiedevo se potevo avere un rimborso dall’Agenzia delle Entrate, anche parziale, e se sono tenuta a comunicare la cessazione del contratto. Grazie (Adele)

Suppongo che l’inquilino fosse single/vedovo/senza figli conviventi e che l’imposta di registro sia stata pagata anno per anno e non per tutta la durata del contratto. In questo caso non c’è rimborso! Lo prevede il D.P.R. 131/86.

Diversamente, nel caso di contratto risolto anticipatamente per il quale è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Quindi, se è stato versato solo l’anno in corso, niente rimborso e lo Stato ringrazia!

Se, invece, l’inquilino non era single, vedovo o comunque in casa rimane un parente, il contratto sopravvive e l’imposta per gli anni a seguire (fino alla naturale scadenza del contratto) è versata dal contraente sopravvissuto (locatore, nel nostro caso) che, poi, in virtù della obbligazione solidale, si rivale per il 50% sull’inquilino superstite.

Infine, sì, se il contratto finisce lì, va pagata l’imposta per la risoluzione, di importo fisso pari a € 67,00, entro trenta giorni, e poi bisogna portarne copia all’Ufficio.