Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4091/19 del 12 febbraio
La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all’equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è, comunque, destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.
Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicare i suoi effetti. E non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.