La vicenda nasce dall’opposizione dell’Amministratore condominiale ai lavori di scavo sul marciapiede comune per consentire l’allaccio di una nuova utenza elettrica, e alla connessa apposizione della colonnina in aderenza alla parete condominiale, nei pressi del negozio di nuova apertura.
In sostanza, l’Amministratore sosteneva che detti lavori dovessero essere oggetto di preventiva delibera da parte dell’Assemblea, e. pertanto bloccava le maestranze dell’Enel chiamate ad eseguire il nuovo allaccio.
Il ritardo nell’apertura della lavanderia (tra l’altro, attività consentita anche durante il periodo di lockdown imposto a seguito della pandemia da Coronavirus), dovuto anche all’impossibilità di convocare l’Assemblea proprio per la situazione emergenziale, stava arrecando gravi danni alla società, che, nonostante gli investimenti fatti, non poteva far partire la propria attività.
Ho presentato, dunque, ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. che trovava esito positivo (clicca qui per leggere la sentenza).
Il Tribunale di Nola evidenziava, infatti, che le modifiche alle parti comuni di cui all’art.1102 c.c. possono essere apportate anche dal singolo condomino a proprie spese senza dover ricorrere ad un’autorizzazione da parte dell’assemblea e sono consentite se non alterano la destinazione e non impediscono l’altrui pari uso della cosa comune.
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