L’art.11 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 ha previsto all’art.11 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
In particolare, è stato previsto che per i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto) tutti i termini decorrenti o ricadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile restano sospesi.
La stessa cosa è prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
In sostanza, questo significa che tali titoli di credito diventano pagabili al termine del periodo di sospensione, e, dunque, nel caso di specie, dal 2 maggio, considerando che il primo di maggio è festivo.
Resta salva la facoltà per chi ha emesso il titolo di rinunciare espressamente alla sospensione, e dunque pagare il titolo alla scadenza prevista.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, essi restano pagabili nel giorno di presentazione (comma 2).
Ricordiamo che l’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).
Il decreto ha sospeso il termine di presentazione. Ciò significa che il portatore dell’assegno potrà negoziarlo entro i descritti termini alla fine del periodo di sospensione (2 maggio) senza incorrere in alcuna decadenza.
La relazione illustrativa al Decreto legge ha poi specificato che la sospensione non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. In tal caso il trattario (Banca o Posta) sarà tenuto a pagarlo qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Tuttavia, nel caso di difetto di provvista (mancanza fondi), la Banca o la Posta non potrà applicare il protesto e dare corso a tutta la disciplina sanzionatoria prevista per gli assegni insoluti, ma dovrà sospendere queste attività fino al termine del periodo di sospensione (30 aprile).
In sostanza, quindi:
- non verranno inviate segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria, e se già inviate, esse dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate;
- non sarà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso;
- si sospende la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile (data di entrata in vigore del provvedimento); ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione;
- sono altresì sospese anche le informative al Prefetto di cui all’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Al termine del periodo di sospensione, dunque dal 2 maggio in poi, i trattari (Banca o Posta) riprenderanno a valutare tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), ed avviare le eventuali procedure sanzionatorie in caso di insoluti.
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