I recenti provvedimenti emanati dal Governo mediante lo strumento del Decreto Legge hanno regolamentato la sorte dei contratti di viaggio e dei pacchetti turistici da eseguirsi durante questo periodo di forti restrizioni.
Attenzione: al momento in cui scriviamo (21 marzo 2020) il DPCM del 9 marzo scorso ha vigenza dal 9 marzo al 3 aprile 2020, e dunque tutto quello che è di seguito indicato vale, al momento, solo per i contratti da eseguirsi in questo periodo.
Il decreto del 9 marzo ha esteso a tutto il territorio italiano le restrizioni inizialmente previste solo per le prime aree dove si è sviluppato il contagio, in particolare il divieto di spostamenti, salvo che essi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre (art.28 D.L. 2 marzo 2020 n.9) e per i contratti di soggiorno (art.88 D.L. 17 marzo 2020 n.18) è stata prevista, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazionein capo ai soggetti che li hanno stipulati.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l’obbligazione si estingue.
La normativa si applica ai soggetti:
a) Sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’ sanitaria competente;
b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’ sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie;
d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (al momento, tutto il territorio nazionale);
e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
f) che sono intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Ricorrendo una di queste ipotesi, occorrerà inviare una comunicazione al vettore, allegando il titolo di viaggio e, per i soggetti di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni nei casi di cui alle lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).
Il vettore, entro quindici giorni dalla ricezione di questa comunicazione, deve provvedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
I soggetti aventi diritto possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso entro 214 giorni dal recesso (comma 6 dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In relazione alle ipotesi di cui alla lettera f), il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Info sull'autore